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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30496/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, originariamente concesso con sentenza irrevocabile, perché subordinato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale. In sede di ricorso ha contestato la revoca, richiamando giurisprudenza relativa all'obbligo del giudice di motivare, già al momento della concessione del beneficio subordinato, sulla concreta capacità economica dell'imputato di adempiere e di svolgere eventuali accertamenti. Ha inoltre dedotto profili di inintelligibilità della motivazione posta a base della scheda di spoglio. La Corte ha tuttavia ritenuto che il tema devoluto fosse diverso: nel giudizio esecutivo rileva l'inosservanza dell'obbligo e l'eventuale allegazione, da parte del condannato, dell'assoluta impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile. Nel caso concreto il provvedimento impugnato aveva valorizzato l'inadempimento certo e l'assenza di un'offerta reale o di un inizio di adempimento; il ricorso non aveva compiutamente allegato né dimostrato l'impossibilità di adempiere, e le doglianze sulla fase di selezione preliminare del ricorso erano ritenute irrilevanti o estranee al tema dedotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si fosse attenuto ai principi consolidati in materia di sospensione condizionale subordinata all'adempimento di obblighi, poiché la revoca non è automatica ma richiede una valutazione dell'eventuale impossibilità di adempiere allegata dal condannato. Nel caso di specie è stato valorizzato il certo inadempimento e la mancata offerta, reale o iniziale, di adempimento. La censura relativa alla pretesa necessità di motivazione sulla capacità economica dell'imputato era considerata estranea, perché avrebbe dovuto essere proposta contro la sentenza di merito che aveva subordinato il beneficio al pagamento. Le doglianze sulla scheda di spoglio e sulla procedura ex art. 610 c.p.p. sono state reputate non rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    procedura prevista dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 128 del 2001

    La Corte richiama la funzione della procedura unitaria di selezione preliminare dei ricorsi manifestamente inammissibili, chiarendo che l'inammissibilità rilevata in tale fase ha natura provvisoria e non preclude il successivo giudizio definitivo della sezione competente.

  • legge n. 128 del 2001

    come modificato dalla legge n. 128 del 2001

    È richiamata quale fonte della modifica della disciplina della selezione preliminare dei ricorsi in Cassazione.

  • art. 538 c.p.p.

    somma a titolo di provvisionale

    Non viene citato espressamente l'articolo, ma la provvisionale è il parametro dell'obbligo cui era subordinato il beneficio; il ricorso non poteva rimettere in discussione in sede esecutiva la motivazione originaria sulla capacità di adempiere.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000)

    È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa.

Massime di principio

  • La revoca del beneficio della sospensione condizionale subordinato all'adempimento di un obbligo non è automatica: il giudice dell'esecuzione deve verificare se il condannato abbia allegato e dimostrato una assoluta impossibilità di adempiere non a lui imputabile.
  • In sede esecutiva, grava sul condannato l'onere di allegare in modo specifico e comprovato l'impossibilità dell'adempimento; il giudice può valutare la credibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto.
  • Ai fini della revoca del beneficio, l'inadempimento certo e la mancanza di una reale collaborazione o di un principio di adempimento costituiscono elementi idonei a sorreggere la decisione del giudice dell'esecuzione.
  • Le censure che attengono alla motivazione con cui la sentenza di merito ha subordinato il beneficio a un obbligo pecuniario devono essere fatte valere con l'impugnazione contro la sentenza stessa, non nella successiva fase esecutiva.
  • Le doglianze relative alla selezione preliminare del ricorso per cassazione sono irrilevanti quando non incidono sul thema decidendum della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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