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Sentenza

Sentenza n. 4196/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento della Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna – Direzione generale cura della persona salute e welfare, ivi compreso l’Allegato – Parte integrante 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 6.7.2022; dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202301734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti statali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018, compresa la determinazione regionale di quantificazione degli importi dovuti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa, fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale, ha proposto ricorso, in riassunzione da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti, nonché, con motivi aggiunti, contro i provvedimenti regionali applicativi, tra cui la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022. Gli atti impugnati certificavano il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e disciplinavano l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di payback. Il testo non riporta le specifiche censure di legittimità dedotte.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. Il Tribunale, rilevato che la legge qualifica espressamente l'effetto dell'adesione come cessazione della materia del contendere, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso e sui motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'adesione al meccanismo legislativamente previsto per la risoluzione delle controversie relative al payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 determina la cessazione della materia del contendere, quando la legge qualifica espressamente in tal senso l'effetto dell'adesione.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione in conseguenza dell'adesione a un meccanismo legislativo di definizione della controversia e la legge riconduce a tale adesione la cessazione della materia del contendere, il giudice deve definire il giudizio con tale pronuncia, estesa anche ai motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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