Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena (2 anni di reclusione e 2.000 euro di multa) deducendo violazione degli artt. 34 e 444 cod. proc. pen.: il difensore aveva formulato, prima dell'udienza, una proposta di patteggiamento per 1 anno e 4 mesi e multa, sulla quale il pubblico ministero aveva espresso consenso; in udienza il giudice avrebbe ritenuto la richiesta non accoglibile e avrebbe 'adeguato' la pena a quella poi applicata in sentenza. Il ricorrente sostiene che, avendo il giudice respinto la proposta per motivi sostanziali, questi fosse divenuto incompatibile ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. e dunque avrebbe dovuto dichiarare la propria incompatibilità, con conseguente invalidità o illegittimità del procedimento di patteggiamento successivamente ratificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che in udienza le parti (difesa, PM e imputato) abbiano concordato un nuovo patteggiamento, diverso da quello formulato precedentemente, e che il giudice abbia ratificato tale nuovo accordo. Di conseguenza non è configurabile una causa di incompatibilità del giudice in relazione al patteggiamento novato in udienza. La Corte ha inoltre ricordato che l'eventuale causa di incompatibilità non rilevata tempestivamente non comporta la nullità dell'atto e che la presunta violazione dell'art. 34 non rientra tra i motivi consentiti per ricorso per cassazione ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art. 34 disciplina le cause di incompatibilità del giudice; la Corte ha interpretato che la presunta incompatibilità derivante dal respingimento di una proposta di patteggiamento non impedisce al giudice di ratificare un nuovo accordo raggiunto in udienza e, se la causa non è rilevata tempestivamente, non produce automaticamente nullità.
Norma che regola il procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha osservato che un accordo raggiunto e ratificato in udienza novifica e sostituisce una precedente proposta formulata fuori udienza.
art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Previsione sulla nullità degli atti; la Corte ha affermato che la causa di incompatibilità non rilevata non determina automaticamente nullità ex art. 178, comma 1, lett. a).
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
'Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti alla espressione la volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza'
La Corte ha richiamato il limite dei motivi ammissibili in Cassazione per le sentenze di applicazione della pena: la presunta violazione dell'art. 34 non rientra tra tali motivi, contribuendo all'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata (Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 20744 del 04/02/2016; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016) e sentenze Corte Costituzionale n.155/1996 e n.186/1992
La giurisprudenza è stata richiamata per affermare che il rigetto di una richiesta di patteggiamento non determina automaticamente l'incompatibilità del giudice e che l'assenza di tempestiva eccezione di incompatibilità non comporta invalidità dell'atto.
Massime di principio
- Se in udienza le parti raggiungono un nuovo accordo di patteggiamento, questo novativo sostituisce eventuali proposte antecedenti fatte fuori udienza; il giudice può ratificare il nuovo accordo senza che ciò importi incompatibilità automatica.
- Il mero rigetto o il non accoglimento di una proposta di patteggiamento formulata prima dell'udienza non determina di per sé l'incompatibilità del giudice rispetto alla prosecuzione del procedimento o alla ratifica di un diverso accordo intervenuto in udienza.
- Le cause di incompatibilità devono essere tempestivamente dedotte (astensione o ricusazione); se non rilevate per tempo non comportano automaticamente la nullità dell'atto o del provvedimento.
- I motivi ammessi per impugnare in Cassazione una sentenza di applicazione della pena (art. 448, comma 2-bis) sono tassativi; questioni procedurali come l'art. 34 non rientrano normalmente fra i motivi che danno luogo a cassazione salvo che incidano su vizi espressamente previsti dalla norma.
- In casi simili, è importante formalizzare tempestivamente eventuali contestazioni di incompatibilità e, se le parti intendono modificare un accordo, rendere attestabile in udienza la nuova volontà dell'imputato e il consenso delle parti per evitare contestazioni successive.
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