Cassazione Penale, Ordinanza n. 23674/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di patteggiamento per un motivo non ammesso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., deducendo un vizio di motivazione per asserita carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha rilevato che il ricorso era diretto contro una sentenza applicativa della pena concordata, quindi soggetta al regime speciale di impugnazione previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
Norme richiamate
richiamato come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
richiamata quale legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introducendo il regime speciale di impugnazione.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione di cause di proscioglimento non è proponibile come motivo di ricorso avverso il patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi tassativamente previsti dalla norma.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
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