Ordinanza n. 1023/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del divieto di apertura del settore ospiti e di vendita dei titoli di accesso ai residenti della provincia della squadra ospite
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e la sospensione del provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 7-bis.1 della legge n. 401 del 1989. Il decreto del Ministro dell’Interno vietava, per determinati incontri di calcio, l’apertura del settore ospiti degli impianti sportivi e la vendita dei titoli di accesso ai residenti della provincia della squadra ospite. Il provvedimento era motivato da gravi episodi di violenza verificatisi il 25 gennaio 2026, da numerosi precedenti episodi riconducibili alla tifoseria del Napoli, anche in occasione di incontri internazionali, nonché da 14 episodi di azioni predatorie presso esercizi commerciali commessi nell’anno precedente durante gli spostamenti per trasferte calcistiche. Gli appellanti contestavano, in sede cautelare, la legittimità e la proporzionalità delle misure, deducendone implicitamente l’insussistenza dei presupposti e l’ingiustificata compressione della possibilità di assistere agli incontri.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio. Ha ritenuto che il potere ministeriale previsto dall’art. 7-bis.1 della legge n. 401 del 1989 fosse stato esercitato sulla base di gravi episodi di violenza e di una pluralità di precedenti elementi riferiti alla tifoseria interessata, idonei a evidenziare un pericolo di turbativa dell’ordine pubblico. La durata della misura è stata giudicata ragionevole e ampiamente inferiore al limite massimo biennale previsto dalla legge. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente la salvaguardia dell’ordine pubblico rispetto all’interesse dei tifosi ad assistere personalmente alle partite, anche considerando che il campionato di Serie A sarebbe terminato entro poco più di due mesi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
«Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate»
La disposizione attribuisce al Ministro dell’Interno il potere di vietare l’apertura del settore ospiti e la vendita dei titoli di accesso ai residenti della provincia della squadra ospite quando gravi episodi di violenza evidenzino un pericolo di turbativa dell’ordine pubblico. La durata della misura deve rispettare il limite massimo di due anni ed è stata ritenuta ragionevole nel caso concreto.
Individuato quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Il potere del Ministro dell’Interno previsto dall’art. 7-bis.1 della legge n. 401 del 1989 può essere esercitato, in presenza di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni calcistiche, mediante il divieto temporaneo di apertura del settore ospiti e di vendita dei titoli di accesso ai residenti della provincia della squadra ospite, quando sussista un pericolo di turbativa dell’ordine pubblico.
- Ai fini della legittimità della misura di prevenzione dell’ordine pubblico prevista dall’art. 7-bis.1 della legge n. 401 del 1989, possono essere valorizzati non soltanto gli episodi di violenza immediatamente precedenti, ma anche una pluralità di precedenti episodi riferibili alla tifoseria interessata, inclusi fatti verificatisi in occasione di trasferte nazionali e internazionali.
- La durata del divieto previsto dall’art. 7-bis.1 della legge n. 401 del 1989 è ragionevole quando, pur potendo arrivare fino al limite massimo di due anni, sia stabilita in misura significativamente inferiore a tale limite e risulti correlata al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico.
- Nel bilanciamento cautelare tra l’interesse dei tifosi ad assistere direttamente agli incontri sportivi e la tutela dell’ordine pubblico, quest’ultima può prevalere quando gli elementi disponibili evidenzino un concreto rischio di violenza o turbativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →