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Ordinanza

Ordinanza n. 42/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di sospensione dell'esercizio dell'attività di sala da ballo/discoteca per asserito inquinamento acustico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di discoteca)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale che, richiamando segnalazioni dei residenti e accertamenti della Polizia locale, ha nuovamente sospeso la licenza del locale limitatamente all'attività di sala da ballo/discoteca, subordinando la ripresa al parere favorevole definitivo dell'Ufficio aria e rumore della Provincia autonoma e alla verifica comunale del ripristino delle condizioni di compatibilità acustica. Tra i motivi esaminati in sede cautelare, la ricorrente ha dedotto, con il quarto motivo, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione delle disposizioni tecniche in materia di inquinamento acustico e rilevazioni fonometriche. Ha evidenziato che precedenti valutazioni tecniche e misurazioni avevano attestato la conformità dell'impianto ai limiti normativi, che l'Ufficio provinciale aria e rumore aveva espresso parere favorevole e che il procedimento di revoca della licenza era stato archiviato. Il giudice ha rilevato che l'Amministrazione non aveva depositato la relazione di servizio della Polizia locale del 10 maggio 2026, espressamente richiamata nell'ordinanza, mentre la relazione del 26 maggio 2026 non documentava la collaborazione con l'Ufficio provinciale e indicava l'utilizzo di uno strumento non correttamente tarato. Ulteriori misurazioni eseguite dopo il decreto cautelare monocratico e il sopralluogo dell'Ufficio provinciale del 3 giugno 2026 non avevano rilevato superamenti del limite differenziale notturno.

La decisione

Il Tribunale, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto consistente e apprezzabile il motivo relativo al travisamento dei fatti, al difetto istruttorio e alla violazione della normativa tecnica sulle verifiche fonometriche. In particolare, ha valorizzato la mancata produzione di una relazione richiamata nell'ordinanza impugnata, le carenze della relazione successivamente depositata e l'errata taratura dello strumento utilizzato, oltre agli esiti conformi delle ulteriori misurazioni effettuate sia dal tecnico della ricorrente sia dall'Ufficio provinciale competente. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, considerando gli investimenti sostenuti per l'avvio dell'attività economica e il numero di persone impiegate nella gestione del locale. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'ordinanza comunale impugnata, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti cautelari e ha sospeso l'atto impugnato.

  • art. 9 L.P. 20/2012

    Valutazione di impatto acustico

    Richiamata quale base della richiesta di valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente, finalizzata a dimostrare il rispetto stabile della normativa acustica.

  • DPCM 14.11.1997

    Richiamato quale normativa statale di riferimento per i limiti di immissione acustica e per il criterio differenziale notturno.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di un provvedimento repressivo fondato su accertamenti fonometrici può presentare fumus boni iuris quando l'amministrazione non produce gli atti istruttori espressamente richiamati nel provvedimento o quando gli accertamenti depositati risultano eseguiti con strumenti non correttamente tarati.
  • La legittimità di una misura amministrativa fondata sul superamento dei limiti acustici richiede un'istruttoria tecnicamente attendibile e conforme alle specifiche disposizioni sulle rilevazioni fonometriche; la mera presenza di segnalazioni dei residenti non supplisce alle carenze degli accertamenti tecnici.
  • La sopravvenuta archiviazione del procedimento di revoca della licenza e gli esiti favorevoli delle verifiche dell'autorità tecnica competente costituiscono elementi rilevanti nella valutazione cautelare della plausibile illegittimità di una successiva sospensione fondata sui medesimi presupposti acustici, ove non adeguatamente motivata rispetto a tali risultanze.
  • Il periculum in mora può ravvisarsi nella sospensione dell'attività economica autorizzata quando risultino specificamente allegati rilevanti investimenti effettuati per l'avvio dell'esercizio e un significativo impatto della misura sui lavoratori impiegati.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniPubblici esercizi e somministrazioneAutotutela
RamiAmbienteCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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