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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39146/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13/05/2021 che aveva confermato la confisca di quote societarie, immobili intestati alla "Santa Rosa" s.r.l. e disponibilità liquide disposta in precedenza nei confronti del loro congiunto Antonio Giusti. Gli eredi deducevano, in sintesi: (1) violazione delle norme che impongono la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato, giacché la Corte d'appello aveva proseguito il giudizio solo per accertare i presupposti della confisca; (2) nullità della loro citazione in appello e violazione del diritto di difesa, perché la chiamata in causa non specificava i capi d'imputazione, i beni vincolati e le ragioni del provvedimento ablativo; (3) omissione e apparenza di motivazione in ordine alla sproporzione tra valore dei beni confiscati e le disponibilità reddituali del Giusti, nonché mancato esame delle prove che avrebbero giustificato la revoca della confisca per taluni cespiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte d'appello di Firenze abbia violato l'art. 627, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non potendosi il giudice di rinvio sindacare o emendare la decisione della Corte di cassazione. La Cassazione ha quindi ritenuto che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione riguardava la complessiva statuizione di confisca e che, di conseguenza, al momento del decesso di Antonio Giusti la statuizione di confisca non era più irrevocabile. La morte dell'imputato impone la declaratoria di estinzione del reato e l'improcedibilità dell'azione penale, con l'impossibilità di proseguire il processo anche solo per accertare i presupposti della confisca (diversa è la disciplina per prescrizione/amnistia ai sensi dell'art. 578-bis). Per questi motivi la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, revocato la confisca e ordinato la restituzione dei beni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 323, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies, d.l. n. 306/1992 conv. dalla l. n. 356/1992

    la confisca è "sempre" disposta

    Norma che autorizza la confisca dei beni quando ricorrono i presupposti; la Corte territoriale l'aveva ritenuta applicabile anche agli eredi, ma la Cassazione ha valutato che l'operatività della confisca dipende dal carattere definitivo della statuizione

  • art. 627, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza della Corte di cassazione su tutte le questioni di diritto decise e non può rilevare nullità o inammissibilità dei precedenti giudizi; la Corte di cassazione ha usato questa norma per affermare che la decisione rescindente non poteva essere emendata dal giudice di rinvio

  • art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per citare gli eredi come soggetti chiamati in causa analogicamente; la Cassazione ha ritenuto non applicabile tale uso per sostituire la posizione processuale dell'imputato deceduto

  • art. 150 cod. pen., artt. 69 e 129 cod. proc. pen.

    La morte dell'imputato determina estinzione del reato e l'improcedibilità dell'azione penale, con conseguente divieto di proseguire il processo per decisioni sostanziali, salvo norme eccezionali

  • art. 578-bis, cod. proc. pen.

    Previsto per consentire al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sulla confisca per sproporzione anche se il reato si estingue per prescrizione o amnistia; non è applicabile in caso di morte dell'imputato, perché viene meno la disponibilità della res

  • art. 323, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revoca della misura ablativa e la restituzione dei beni agli aventi diritto una volta annullata o revocata la confisca

  • art. 625-bis, cod. proc. pen.

    Rimborso straordinario previsto per impugnazioni della sentenza di cassazione: eventuale rimedio per far valere errori della sentenza di legittimità, non rilevante ai fini del giudice di rinvio

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio devolutivo dell'appello; la Cassazione osserva che eventuali limitazioni dell'ambito devon essere valutate secondo i limiti dell'impugnazione, ma la sentenza di legittimità vincola il giudice del rinvio

  • art. 240-bis e art. 529 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella critica dei ricorrenti in ordine a motivazione e doveri probatori; la Cassazione ha ritenuto assorbite tali doglianze dalla decisione sul primo motivo

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla con rinvio una decisione in termini generali sulla confisca, il giudice del rinvio non può emendare o ridurre quella statuizione: l'annullamento investe la portata dell'ablazione salvo che la Corte di cassazione abbia espresso chiaramente una limitazione.
  • La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e, salvo le eccezioni previste dalla legge (es. prescrizione/amnistia ai fini dell'art. 578-bis), impone la declaratoria di improcedibilità; non è consentito proseguire il giudizio per accertare la confisca se la relativa statuizione non era definitiva al momento del decesso.
  • Gli eredi non possono essere chiamati a sostituire l'imputato deceduto per proseguire il processo penale rispetto a questioni di responsabilità personale o per sanare la perdita del rapporto processuale: la citazione di terzi proprietari ai sensi di norme speciali è distinta dalla sostituzione dell'imputato.
  • Il giudice di rinvio è vincolato dalle statuizioni di diritto contenute nella sentenza di cassazione e non può riesaminare questioni già decise dalla Corte di legittimità, anche se queste risultassero, a suo avviso, materialmente errate; il rimedio contro tali errori è il procedimento straordinario previsto dalla legge.
  • In casi simili, la prima verifica da compiere è se la misura ablativa fosse divenuta irrevocabile prima dell'evento estintivo (decesso). Se non lo era, l'estinzione del reato preclude il prosieguo e comporta la revoca della confisca e la restituzione dei beni.

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