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Sentenza

Sentenza n. 603/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza di rimessione in pristino e di demolizione delle opere abusive n. 28 del 15.7.2025 del responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Morro D’Oro, notificata il 16.7.2025;

Giustizia amministrativa202500531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino e demolizione delle opere abusive, relativa a tre unità di condizionamento e al ripristino della destinazione d'uso originaria di un portico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 31 e 44 del d.P.R. 380/2001. Hanno sostenuto che l'installazione dei condizionatori rientrasse nell'edilizia libera e che, pertanto, non potesse esserne ordinata la rimozione; hanno inoltre lamentato una disparità di trattamento rispetto alle vetrate VEPA, non incluse nell'ordine di rimozione, e affermato che né i condizionatori né le VEPA avrebbero modificato la destinazione d'uso del portico. Con il secondo motivo hanno dedotto eccesso di potere per falsità dei presupposti e totale carenza di istruttoria. In particolare, hanno contestato che il Comune avesse trasformato il riferimento contenuto nel verbale di sopralluogo al "potenziale utilizzo" del portico in un accertamento certo dell'uso difforme, senza svolgere ulteriori attività istruttorie. Hanno inoltre invocato i titoli edilizi, l'agibilità, i pareri sanitari, la SCIA e le autorizzazioni della struttura, nonché comunicazioni e-mail di una dirigente regionale circa la possibilità di offrire ristorazione anche a persone non alloggiate. Infine, hanno censurato l'individuazione delle sole proprietarie quali destinatarie dell'ordinanza, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere rivolto alla società San Pietro S.r.l., gestrice della struttura e utilizzatrice del portico.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che l'ordinanza individuava puntualmente, quale oggetto della rimozione, le tre unità di condizionamento e il ripristino della destinazione d'uso del portico, mentre le VEPA non erano comprese nell'ordine perché non specificamente indicate. Ha tuttavia ritenuto infondata la censura relativa all'edilizia libera: i condizionatori non dovevano essere valutati come intervento isolato, ma per l'effetto funzionale prodotto insieme alle altre opere presenti, tra cui le VEPA e l'allestimento con tavoli e sedie. L'insieme degli interventi aveva trasformato il portico, spazio aperto e accessorio, in una sala ristorante chiusa e climatizzata, con mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e aumento del carico urbanistico. Il giudice ha ritenuto logico e sufficiente l'accertamento comunale, poiché la presenza di tre condizionatori interni, tre motori esterni, vetrate e un allestimento da ristorante costituiva prova dell'utilizzo attuale e non una mera ipotesi. Le autorizzazioni pregresse, l'agibilità, i pareri ASL e la SCIA dimostravano soltanto la legittimità della configurazione originaria a portico e non costituivano sanatoria implicita della successiva trasformazione in locale chiuso adibito a ristorazione. Le e-mail regionali erano irrilevanti, poiché confermavano soltanto la possibilità astratta di somministrare alimenti anche a soggetti non alloggiati, senza autorizzare l'uso di specifici spazi in violazione della disciplina edilizia. È stata infine respinta la censura sui destinatari dell'ordinanza: le proprietarie erano correttamente individuate in quanto comproprietarie dell'immobile, a prescindere dal fatto che la società conduttrice potesse essere corresponsabile dell'abuso. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    L'inquadramento astratto di un'opera nell'edilizia libera non impedisce di valutarne gli effetti funzionali complessivi quando l'opera, insieme ad altri interventi, concorre a una trasformazione edilizia e a un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso.

  • art. 31, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La trasformazione di un portico in una sala ristorante chiusa e climatizzata è stata ritenuta riconducibile a un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione rispetto a quello assentito, quindi realizzato in totale difformità o, a maggior ragione, in assenza di permesso.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.

    L'ordine di rimozione o demolizione deve essere indirizzato al proprietario e al responsabile dell'abuso; la corretta individuazione delle proprietarie comproprietarie non è esclusa dalla possibile corresponsabilità della società gestrice o conduttrice.

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    La sentenza richiama la disposizione nell'ambito del primo motivo, senza svilupparne una specifica interpretazione decisiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico delle ricorrenti.

Massime di principio

  • La qualificazione di una singola opera come intervento di edilizia libera non esclude l'esercizio dei poteri repressivi edilizi quando l'opera, considerata insieme agli interventi funzionalmente collegati, concorra a realizzare un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e un aumento del carico urbanistico.
  • La trasformazione di un portico, assentito come spazio aperto e accessorio, in una sala ristorante chiusa e climatizzata integra un mutamento della destinazione d'uso rilevante ai fini edilizi, anche quando il mutamento risulti dall'utilizzo coordinato di più opere e non da un unico intervento strutturale.
  • La presenza coordinata di condizionatori, vetrate di chiusura e allestimento stabile con tavoli e sedie può costituire accertamento oggettivo dell'uso attuale difforme di un portico; non è necessario che l'amministrazione si limiti alla qualificazione meramente ipotetica dell'utilizzo quando gli elementi rilevati rendano logicamente certa la destinazione concretamente impressa allo spazio.
  • Agibilità, pareri sanitari, SCIA e autorizzazioni riferiti alla configurazione originaria di un immobile non legittimano trasformazioni successive incompatibili con quella configurazione e non valgono come sanatoria implicita dell'abuso edilizio.
  • Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001, l'ordine di demolizione o ripristino deve essere rivolto al proprietario e al responsabile dell'abuso; la possibile responsabilità dell'utilizzatore o conduttore non esclude la legittimazione passiva e la responsabilità del proprietario quale destinatario dell'ordine ripristinatorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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