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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25105/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di due fideiussori, quali garanti di una società debitrice per un'apertura di credito. Gli ingiunti avevano proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni omnibus perché conformi allo schema ABI ritenuto lesivo della normativa antitrust, chiedendo in via principale l'accertamento della nullità/inefficacia delle garanzie e la revoca del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Oristano, separando le cause, aveva ritenuto la propria incompetenza funzionale sulla domanda di nullità e aveva rimesso la causa al Tribunale di Cagliari, sezione specializzata in materia di imprese. Il Tribunale di Cagliari ha però sollevato regolamento di competenza d'ufficio, prospettando che la controversia dovesse essere attribuita alla sezione specializzata in materia di impresa di Roma, ai sensi della disciplina sulla competenza inderogabile delle sezioni specializzate per le controversie antitrust. La banca ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Cagliari, sostenendo la competenza della sezione specializzata di Roma; il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la ricostruzione del Tribunale di Cagliari e ha dichiarato la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma. Ha ritenuto che, dall'atto di opposizione, la nullità della fideiussione fosse stata dedotta in via di azione e non come mera eccezione incidentale, con conseguente attrazione della controversia nella competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate per le imprese nelle materie antitrust. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, quando si controverte della nullità di una fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale, la cognizione sulla violazione antitrust rientra nella competenza della sezione specializzata se l'invalidità è fatta valere con domanda autonoma. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda relativa alla validità della fideiussione e quella relativa al monitorio possono e devono essere separate, mentre il coordinamento tra i giudizi va regolato, se del caso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    richiamato come base per il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal giudice.

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato in relazione al procedimento di regolamento di competenza d'ufficio.

  • art. 3 d.lgs. n. 168/2003

    individua le controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa in tema di illeciti anticoncorrenziali.

  • art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168/2003

    "per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: ... la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata)"

    stabilisce una competenza territoriale inderogabile della sezione specializzata di Roma per le controversie antitrust provenienti dai distretti indicati, tra cui Cagliari.

  • art. 33, comma 2, legge n. 287/1990

    attribuisce alle sezioni specializzate la competenza sulle azioni relative a violazioni della normativa antitrust.

  • art. 295 c.p.c.

    indicato come criterio di coordinamento dei giudizi qualora sussistano i presupposti della sospensione per pregiudizialità.

Massime di principio

  • La domanda con cui si chiede, in via autonoma, l'accertamento della nullità di una fideiussione predisposta in conformità a uno schema ABI asseritamente frutto di intesa anticoncorrenziale devolve la controversia alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché implica la cognizione diretta della violazione antitrust.
  • La competenza delle sezioni specializzate per le imprese è attratta non solo dalle azioni dirette di nullità o risarcimento fondate sulla normativa antitrust, ma anche dalle controversie in cui la questione antitrust costituisca oggetto di domanda e non mera questione incidentale.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se l'opponente propone una domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione antitrust, il giudice deve separare le cause tra la parte monitoria e la domanda di nullità, rimettendo quest'ultima al giudice specializzato competente.
  • Quando la nullità è fatta valere con efficacia di giudicato e non come eccezione incidentale, la relativa controversia non resta assorbita nel giudizio principale ma segue la competenza inderogabile del giudice specializzato previsto dalla disciplina antitrust.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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