Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Fermo amministrativo, omissione intimazione ad adempiere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Il preavviso di fermo e il fermo amministrativo non devono necessariamente essere preceduti dall'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, poiché il fermo appartiene a una procedura distinta ed estranea all'esecuzione forzata vera e propria. Pertanto, la sola omissione dell'intimazione non determina l'illegittimità della misura.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che il preavviso di fermo amministrativo e il successivo fermo fossero illegittimi perché non preceduti dall'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973. La censura si fondava sull'asserita necessità di notificare l'intimazione prima di procedere alla misura cautelare.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973

    L'intimazione ad adempiere è richiesta, in determinate condizioni, nell'ambito della procedura esecutiva; non costituisce invece un adempimento necessariamente preliminare al preavviso o all'iscrizione del fermo amministrativo, che hanno natura cautelare e seguono una procedura distinta.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 26052 del 2011

    Il fermo amministrativo è una misura cautelare collegata alla riscossione e non un atto dell'esecuzione forzata in senso stretto; di conseguenza, non è necessaria la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, per gli atti esecutivi.

  • Cass. civ., sentenze n. 10672/2009, n. 14831/2008 e n. 11087/2010

    Le pronunce confermano la distinzione tra fermo amministrativo ed esecuzione forzata, escludendo che l'intimazione ad adempiere costituisca un presupposto indispensabile per il fermo.

Massime di principio

  • Il preavviso di fermo e il fermo amministrativo sono misure cautelari della riscossione, non atti esecutivi in senso stretto.
  • L'assenza dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, di per sé, non rende illegittimo il fermo amministrativo.
  • Prima di contestare un fermo occorre verificare altri possibili vizi, come la mancata notifica della cartella o degli atti presupposti, l'inesistenza del debito, la prescrizione, l'erronea intestazione o il mancato rispetto delle regole specifiche di comunicazione del preavviso.
  • La disciplina dell'intimazione ad adempiere prevista per l'esecuzione forzata non può essere automaticamente estesa alle misure cautelari della riscossione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.