Cassazione Penale, Sentenza n. 51285/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ravara impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la sua istanza di rimessione in termini, riqualificata ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. come richiesta di rescissione del giudicato per una condanna per truffa pronunciata in sua assenza. Sosteneva di essere venuto a conoscenza della condanna solo nell'ambito di una procedura di mandato di arresto europeo (MAE) promossa dalla Procura di Catania presso le autorità ungheresi e che l'Ufficio inquirente avrebbe attestato che la condanna era stato pronunciata in contumacia; per tale motivo aveva presentato un'istanza ex art. 175 c.p.p. poi ritenuta impropria e riqualificata in rescissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, reiterativi e non consentiti. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condanna come pronunciata "in assenza" secondo la disciplina transitoria (art. 15-bis, legge 28/04/2014, n. 67) e ha richiamato il requisito di tempestività della domanda di rescissione ex art. 629-bis c.p.p.: la richiesta deve essere proposta entro trenta giorni dalla conoscenza del procedimento (non dalla sola conoscenza degli atti o della sentenza). Ha inoltre osservato che le modifiche di cui al d.lgs. 10/10/2022, n.150 si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina della rescissione del giudicato per sentenze pronunciate in assenza (articolata per i casi di dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis), con requisito di tempestività (domanda entro 30 giorni dalla conoscenza del procedimento).
Norma richiamata dal ricorrente per chiedere tutela in relazione a nullità o altre questioni processuali; nel caso è stata ritenuta inidonea e la relativa istanza è stata riqualificata come richiesta di rescissione.
Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato; la corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell'"assenza" e non quella della "contumacia" nei casi esaminati, anche in presenza di procedimenti connotati da estradizione/MAE.
art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67
Norma transitoria rilevante per la qualificazione delle condanne come pronunciate in assenza nelle vicende oggetto del procedimento; ha giustificato la qualificazione della condanna di Ravara come "in assenza".
art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103
Disposizione che ha introdotto il rimedio della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) nelle ipotesi previste dalla disciplina sulla assenza/contumacia.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 175, comma 2.1)
Modifica normativa citata: la Corte ha osservato che la norma modificata si applica solo alle sentenze pronunciate in data successiva alla sua entrata in vigore, perciò non utile al ricorrente.
Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, n. 2002/584 (art. 5)
Richiamata dal ricorrente (violazione dell'art. 5) ma il Collegio non ha ritenuto fondata l'eccezione rispetto alla qualificazione del procedimento come svolto in assenza.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro di garanzia (diritto a un equo processo); la censura non è stata ritenuta sufficiente a superare i requisiti di ammissibilità e tempestività della domanda di rescissione.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per liquidare la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per sentenze pronunciate in assenza (art. 629-bis c.p.p.) è soggetta a un termine perentorio: la domanda deve essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del procedimento, non dalla mera conoscenza della sentenza o degli atti.
- Occorre distinguere tra "assenza" e "contumacia": non ogni condanna sopravvenuta o ogni procedura di MAE/estradizione equivale a contumacia; la qualificazione sostanziale del procedimento (art. 420-bis) è decisiva per l'accesso ai rimedi specifici.
- Se il condannato viene a conoscenza della sentenza attraverso procedure internazionali (MAE, estradizione), il termine per proporre la rescissione decorre comunque dal momento in cui ha avuto conoscenza del procedimento e deve essere valutato con attenzione per non incorrere in inammissibilità.
- Le modifiche procedurali più recenti (es. d.lgs. n.150/2022) possono avere efficacia solo rispetto alle sentenze rese dopo la loro entrata in vigore: verificare sempre la data della pronuncia rispetto alla data di efficacia della norma.
- I ricorsi manifestamente infondati o reiterativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese (art. 616 c.p.p. e Cassa delle ammende): valutare la fondatezza e la tempestività delle doglianze prima di proporre impugnazioni.
- In vicende processuali complesse è opportuno valutare la richiesta di restituzione nel termine (restitutio in integrum) per esercitare pienamente i rimedi d'impugnazione quando la tempestiva conoscenza degli atti sia problematica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51079/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51081/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51082/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51083/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51088/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51092/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →