Cassazione Penale, Ordinanza n. 13596/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze miravano a sovrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata nei gradi di merito. Ha quindi confermato la decisione impugnata quanto all'affermazione di responsabilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato, condannato nei precedenti gradi, e deduceva un unico motivo: vizio di travisamento della prova, nonché manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La difesa prospettava una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, contestando la valutazione delle prove poste a base della decisione di merito. La Corte rileva che la responsabilità era stata argomentata dal giudice di merito con motivazione logicamente coerente, richiamando tra l'altro la titolarità della Postepay Evolution sulla quale era stata ricaricata la somma sottratta alla vittima. Il ricorso viene ritenuto, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato solo implicitamente nel riferimento alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti, perché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo nei limiti in cui si alleghi l'inesistenza del mezzo di prova o l'erronea percezione del suo contenuto, non potendo tradursi in una richiesta di rivalutazione dell'attendibilità delle fonti di prova.
- Quando la sentenza di merito dia conto in modo logico e coerente delle ragioni della decisione, il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli elementi probatori è inammissibile.
- La mera titolarità di uno strumento di pagamento utilizzato nella sequenza della sottrazione può costituire, secondo la motivazione di merito non illogica, un elemento valorizzabile ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale.
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