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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41933/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 1/12/2022 che aveva respinto l'opposizione ex art. 667 c.p.p. avverso l'ordinanza del 23/03/2022 che aveva rigettato la richiesta di dissequestro e di revoca della confisca disposta ex art. 12-sexies d.l. 8/6/1992, n. 306. La ricorrente contestava: (i) omissione del giudice dell'esecuzione nel pronunciarsi sul tema della proporzionalità tra patrimonio e redditi; (ii) errata applicazione dell'art. 12-sexies perché il terzo proprietario avrebbe potuto dimostrare la liceità degli acquisti mediante una consulenza tecnica che, secondo la difesa, scardinava le risultanze precedenti; (iii) omissione di valutazione di un decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva disposto il dissequestro nei confronti della sorella Esterina Albanese e che, per la ricorrente, sarebbe applicabile per analogia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse in larga parte già esaminata in precedenti decisioni e che la nuova istanza fosse limitata a prove nuove; tuttavia i primi due motivi sono inammissibili per difetto del requisito di autosufficienza (ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e giurisprudenza consolidata): la consulenza tecnica invocata non era allegata o integralmente riportata nel ricorso ma depositata solo con memoria successiva, per cui il ricorso non era autosufficiente né specifico nel riportare i passaggi rilevanti. Il terzo motivo è inammissibile per inconferenza rispetto alla motivazione impugnata (il provvedimento impugnato non aveva sostenuto che i presupposti fossero diversi rispetto al caso della sorella). La Corte ha inoltre confermato il limite della cognizione in sede di esecuzione per la revoca della confisca: possono essere valutate solo prove nuove non precedentemente valutate. Per effetto della decisione la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata nel dispositivo (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306

    La confisca prevista richiede la prova di una sproporzione tra il valore dei beni e i redditi leciti e l'assenza di una giustificazione credibile sulla provenienza; il momento dell'acquisto è irrilevante e la confisca può colpire beni nella disponibilità del condannato anche se formalmente intestati a terzi.

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Prevede l'opposizione del terzo proprietario contro atti di esecuzione (dissequestro/confisca) ma la sua valutazione in sede di esecuzione è soggetta ai limiti della cognizione per la revoca: soprattutto possono essere presi in considerazione soltanto i "novus" non precedentemente valutati.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sull'autosufficienza del ricorso per cassazione: la giurisprudenza richiede che gli atti e le prove richiamate siano integralmente riportate o allegate al ricorso; il richiamo generico o l'allegazione tardiva in memoria non soddisfano il requisito e comportano l'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen., comma 1

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In impugnazioni contro misure di confisca ex art. 12-sexies presentarne il contenuto in Cassazione richiede che le prove decisive (es. consulenze tecniche) siano allegate integralmente al ricorso; il deposito successivo in memoria non è sufficiente.
  • Nel giudizio di esecuzione volto a revocare una confisca la cognizione è limitata: si possono valutare primariamente prove nuove sopravvenute o preesistenti ma non valutate; non è consentito riesaminare integralmente le stesse questioni già decise salvo novità effettive e documentate.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici: non bastano affermazioni generiche circa la presenza di "redditi sufficienti" o la liceità degli acquisti; è necessario indicare con precisione i passaggi probatori e la loro incidenza sulle risultanze precedenti.
  • Decisioni favorevoli a terzi in procedimenti paralleli (es. dissequestro di un congiunto) non si trasferiscono automaticamente: occorre dimostrare la piena comparabilità dei presupposti fattuali e giuridici rispetto al provvedimento impugnato.
  • Quando i beni sono ritenuti nella disponibilità di soggetti appartenenti ad una cosca mafiosa, il giudice può ritenere non necessario un approfondimento supplementare sulla proporzionalità se sussistono elementi sintomatici della disponibilità collettiva (convivenza, intercettazioni, tenore di vita, ecc.).
  • Per evitare inammissibilità per autosufficienza, l'avvocato deve allegare al ricorso in Cassazione tutti gli atti essenziali (perizie, consulenze, documenti) e motivare puntualmente quali parti costituiscono il novum rispetto ai precedenti accertamenti.

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