Cassazione Civile, Ordinanza n. 14716/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, per operazioni fatturate come inesistenti rilevate nell'ambito di indagini penali per reati tributari. L'Ufficio aveva poi emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento di responsabilità per il recupero diretto del 20% di imposte e sanzioni, assumendo che egli fosse amministratore di fatto e beneficiario dei proventi illeciti. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in primo grado un accoglimento parziale; in appello la CTR aveva respinto il gravame principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un motivo; il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente depositava istanza di sospensione e poi domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex L. n. 197 del 2022, con prova del pagamento integrale di quanto dovuto, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta domanda di definizione agevolata, della documentazione di pagamento e del deposito effettuato nei termini previsti dalla L. n. 197 del 2022. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge citata, con spese a carico della parte che le aveva anticipate. Il ricorso non è stato esaminato nel merito; la pronuncia si è chiusa con declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8
Richiamati solo come riferimenti ai reati tributari emersi nell'ambito del procedimento penale da cui erano scaturiti i controlli fiscali.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 186
"le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"
La Corte richiama la norma che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti su domanda del soggetto legittimato.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 192
Sono definibili solo le controversie per le quali il ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge e il processo non si sia già concluso con pronuncia definitiva.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197
"il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023"
Se il contribuente chiede di avvalersi della definizione agevolata, il processo resta sospeso nei termini indicati e il contribuente deve depositare domanda e prova del pagamento entro il termine previsto.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 198
"il processo è dichiarato estinto"
In caso di deposito della domanda e della documentazione richiesta, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra tra quelle definibili e il contribuente deposita tempestivamente domanda di definizione agevolata con prova del pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- La definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022 opera anche nei giudizi pendenti innanzi alla Corte di cassazione, purché sussistano i presupposti temporali e processuali indicati dalla legge.
- Il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento nei termini di legge è sufficiente a determinare l'estinzione del processo, non rilevando in senso contrario la posizione dell'Amministrazione resistente.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
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