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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29706/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che confermava la responsabilità dell'imputato per i reati di furto con strappo, rapina aggravata, tentata rapina aggravata e lesioni aggravate. Due motivi processuali: (1) mancata traduzione dell'imputato detenuto per il giudizio di appello, con presumibile violazione degli artt. 420, 420-bis e 420-ter c.p.p.; (2) celebrazione del giudizio di appello in assenza del difensore dopo un rinvio collegato a una proposta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con richiamo all'art. 523 c.p.p. che tutela l'intervento del difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: la citazione per il giudizio di appello era regolarmente notificata e non era stata tempestivamente richiesta la trattazione orale entro il termine di 15 giorni previsto dalle disposizioni emergenziali richiamate; l'assenza del difensore all'udienza successiva al rinvio non è stata giustificata da una richiesta tempestiva di trattazione con intervento delle parti. Conseguentemente il deciso di merito resta confermato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme procedurali previste a pena di nullità; utilizzata per inquadrare i vizi denunciati dal ricorrente.

  • artt. 420, 420-bis, 420-ter c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla traduzione dell'imputato detenuto; la Corte ha interpretato che, in presenza di corretta notifica e in assenza di richiesta di trattazione orale entro i termini emergenziali, non sussiste l'obbligo di traduzione.

  • art. 523 c.p.p.

    Norma che tutela l'intervento del difensore nel processo di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la mancata presenza del difensore non costituisce vizio se non è dimostrata una richiesta tempestiva della trattazione orale che garantisse il suo intervento.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma sul concordato in sede di impugnazione (cd. proposta di definizione); menzionata come fatto processuale che aveva determinato un rinvio, ma la Corte ha valutato che la difesa non aveva rispettato i termini per ottenere la trattazione orale con presenza delle parti.

  • art. 23, commi del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e d.l. 9 novembre 2020 n. 149 (norme emergenziali poi convertite)

    Disposizioni emergenziali che hanno disciplinato la possibilità di giudizio senza trattazione orale salvo richiesta delle parti entro 15 giorni liberi antecedenti l'udienza; la Corte le ha ritenute applicabili e decisive per escludere l'obbligo di traduzione e la nullità procedurale.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle somme per la Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale articolo per irrogare al ricorrente l'obbligo di versare euro 3.000 in ragione della responsabilità per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se l'imputato è detenuto, la corte d'appello non è tenuta a disporre la traduzione se la citazione e la notifica sono regolari e non è stata tempestivamente richiesta la trattazione orale da parte dell'imputato o del difensore entro i termini previsti (anche dalle disposizioni emergenziali applicabili).
  • Le norme emergenziali che prevedono l'esame del ricorso senza trattazione orale, salvo richiesta delle parti entro termini prefissati, sono vincolanti: la mancata richiesta nei termini esclude la nullità per mancata traduzione o assenza del difensore.
  • La semplice assenza del difensore all'udienza di appello non produce automaticamente nullità: occorre dimostrare che sia stata tempestivamente richiesta la trattazione con intervento della difesa e che la sua mancata partecipazione abbia impedito l'esercizio del diritto di difesa.
  • La mancata ammissione del ricorso per ragioni formali o di tempestività può comportare la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se emerga colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • In contenziosi che coinvolgono procedure speciali (es. proposte di concordato in impugnazione) è essenziale rispettare rigorosamente i termini procedurali per evitare che la questione venga decisa in assenza del difensore o dell'imputato.

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