Cassazione Penale, Ordinanza n. 12087/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Roma, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta a due imputati in conformità al dispositivo concordato dalle parti. Uno di essi ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'assenza di motivazione della sentenza di appello, che si sarebbe limitata a recepire la quantificazione della pena concordata dalle parti senza svolgere ulteriori valutazioni. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in appello, il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di gravame sulla responsabilità e aveva concordato il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con conseguente rinuncia implicita alla doglianza proposta in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che prevede l'inammissibilità, senza formalità, del ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p. Poiché il ricorrente aveva già aderito in appello al concordato sui motivi e sulla pena, la censura sull'asserita carenza di motivazione è stata ritenuta incompatibile con la precedente rinuncia. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi
la sentenza di appello resa a seguito di concordato sui motivi e, se del caso, sulla pena, è il risultato di una scelta difensiva che comporta rinuncia agli ulteriori motivi non accolti o non coltivati
art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
è richiamato solo per individuare le ipotesi in cui, nel concordato ex art. 599-bis c.p.p., le parti devono indicare anche la pena concordata
la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è inammissibile; resta ammesso solo il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
è il rimedio straordinario previsto contro la declaratoria di inammissibilità nei casi richiamati dalla norma
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato sui motivi e, se del caso, sulla pena, il ricorso per cassazione contro tale decisione è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La rinuncia in appello ai motivi di gravame e l'adesione al concordato sul trattamento sanzionatorio impediscono di riproporre in cassazione censure incompatibili con quella scelta processuale, come la deduzione di carenza di motivazione sulla pena concordata.
- La declaratoria di inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. opera senza formalità di procedura e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il rimedio ordinario di legittimità non è esperibile; il testo richiama come rimedio diverso il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
Come è indicizzato
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