Cassazione Penale, Sentenza n. 27908/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ferrari impugnava la conferma, in appello, della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. L'imputazione contestava: 1) la tenuta irregolare e parziale della contabilità della Italfinanziamenti s.r.l. negli anni 2009-2011 e la totale assenza di documentazione a partire da gennaio 2011; 2) la distrazione di complessivi euro 95.567,50 mediante prelevamenti dai conti societari nel 2009 e 2010. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: a) mancata e confusa individuazione della fattispecie documentale ascritta (sottrazione vs tenuta confusa) e vizio di motivazione; b) erronea ricostruzione del ruolo gestionale dopo le sue dimissioni (contestata attribuzione di gestione di fatto con altro amministratore) e violazione dell'art. 27 Cost.; c) inversione o imposizione indebita dell'onere probatorio rispetto alle giustificazioni dei prelievi, essendo la documentazione risultata nella disponibilità dell'amministratore di fatto; d) mancata prova dell'elemento soggettivo rispetto alla bancarotta distrattiva, anche in ragione del consistente intervallo temporale tra i prelievi e il fallimento (2013).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione dei giudici di merito. In particolare: - ha ritenuto infondato il rilievo sulla presunta indistinzionalità delle fattispecie ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare, spiegando che sia la tenuta confusa/omessa sia la sottrazione rientrano nella fattispecie e che nella sentenza d'appello emergevano passaggi riferiti espressamente a entrambe le condotte per periodi diversi; - ha precisato che la responsabilità dell'amministratore di diritto per i reati documentali può essere affermata anche quando l'amministratore sia formalmente soltanto apparente, essendo a lui imputabile l'obbligo diretto di tenere e conservare le scritture; per la fattispecie di omessa tenuta è sufficiente il dolo generico; - ha dichiarato inammissibile il motivo che solleva profili nuovi non trattati in appello e ha ritenuto insindacabili in cassazione valutazioni di fatto circa la posizione di amministratore di fatto, adeguatamente motivate; - ha respinto la critica relativa all'onere probatorio sui prelievi, richiamando il principio per cui, accertata la disponibilità dei beni e l'impossibilità di ricostruirne la destinazione, può legittimamente desumersi la distrazione salvo che l'imputato non fornisca elementi idonei a creare un ragionevole dubbio; - ha affermato che il lungo intervallo temporale tra le condotte e il fallimento non esclude la responsabilità, atteso che il reato è diretto alla depauperazione del patrimonio e non richiede che l'agente abbia voluto o previsto il fallimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a carico (euro 3.000) come disposto dalla sentenza.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare (I. fall.)
La Corte ha ritenuto che la norma comprenda sia la sottrazione distruttiva dei documenti sia la tenuta confusa o l'omessa tenuta della contabilità; la fattispecie relativa alla mancanza/irregolarità delle scritture richiede il dolo generico e, una volta accertato quest'ultimo, non è necessario provare separatamente il dolo specifico per la sottrazione
art. 216, primo comma, n. 1, legge fallimentare (I. fall.)
In tema di bancarotta distrattiva, occorre accertare la disponibilità precedente dei beni e, se i cespiti non sono rinvenuti, il giudice può desumere la distrazione salvo che l'imputato fornisca elementi idonei a giustificare la destinazione; non si tratta di inversione dell'onere della prova ma di sollecitazione a fornire elementi per scardinare un'evidenza logica
art. 223, legge fallimentare (I. fall.)
Richiamato in epigrafe come norma pertinente al quadro sanzionatorio e alle fattispecie di bancarotta; la decisione opera in conformità al sistema delle norme fallimentari richiamate
art. 27 Cost.
Il rilievo costituzionale formulato dal ricorrente (sulla gestione di fatto e i diritti dell'imputato) è stato ritenuto non dedotto correttamente in appello e, pertanto, non idoneo a fondare l'analisi di legittimità; la Corte non ha ravvisato una violazione sostanziale di tale principio nel caso esaminato
art. 173 disposizioni attuative del codice di procedura penale
Norma richiamata in relazione ai limiti nei quali il ricorso per cassazione può dedurre censure e al rispetto dei limiti di specificazione dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto alcune censure generiche o introdotte tardivamente inammissibili per carenza di puntuale contestazione in sede di appello
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 convertito con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; atto istruttorio e processuale che ha portato le conclusioni sulla inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'amministratore di diritto ha l'obbligo diretto e personale di tenere e conservare le scritture contabili: la sua qualifica formale può sufficiente a fondare la responsabilità per reati documentali anche se l'effettiva gestione era svolta da un amministratore di fatto
- La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2) comprende sia l'omessa o confusa tenuta della contabilità sia la sottrazione/distruzione di documenti; per la prima è sufficiente il dolo generico, perciò non sempre è necessario provare il dolo specifico per la sottrazione
- Se risultano prelievi o beni mancanti nel patrimonio della società fallita, la mancanza di prova della destinazione da parte dell'amministratore legittima la deduzione della distrazione; l'onere di produrre elementi che spieghino la destinazione grava sull'imputato per rimuovere la presunzione logica
- Il tempo intercorso tra la condotta distrattiva e il fallimento non esclude automaticamente la responsabilità: il reato punisce la depauperazione del patrimonio e non richiede che l'agente abbia voluto o previsto il fallimento
- Questioni di fatto e di attribuzione del ruolo di amministratore di fatto vanno dedotte e sviluppate nel merito (appello); la Cassazione è limitata nel sindacare valutazioni probatorie non efficacemente contestate in appello
- Motivi nuovi o questioni non sollevate nei gradi di merito sono in genere inammissibili in cassazione; le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata
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