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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27908/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferrari impugnava la conferma, in appello, della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. L'imputazione contestava: 1) la tenuta irregolare e parziale della contabilità della Italfinanziamenti s.r.l. negli anni 2009-2011 e la totale assenza di documentazione a partire da gennaio 2011; 2) la distrazione di complessivi euro 95.567,50 mediante prelevamenti dai conti societari nel 2009 e 2010. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: a) mancata e confusa individuazione della fattispecie documentale ascritta (sottrazione vs tenuta confusa) e vizio di motivazione; b) erronea ricostruzione del ruolo gestionale dopo le sue dimissioni (contestata attribuzione di gestione di fatto con altro amministratore) e violazione dell'art. 27 Cost.; c) inversione o imposizione indebita dell'onere probatorio rispetto alle giustificazioni dei prelievi, essendo la documentazione risultata nella disponibilità dell'amministratore di fatto; d) mancata prova dell'elemento soggettivo rispetto alla bancarotta distrattiva, anche in ragione del consistente intervallo temporale tra i prelievi e il fallimento (2013).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione dei giudici di merito. In particolare: - ha ritenuto infondato il rilievo sulla presunta indistinzionalità delle fattispecie ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare, spiegando che sia la tenuta confusa/omessa sia la sottrazione rientrano nella fattispecie e che nella sentenza d'appello emergevano passaggi riferiti espressamente a entrambe le condotte per periodi diversi; - ha precisato che la responsabilità dell'amministratore di diritto per i reati documentali può essere affermata anche quando l'amministratore sia formalmente soltanto apparente, essendo a lui imputabile l'obbligo diretto di tenere e conservare le scritture; per la fattispecie di omessa tenuta è sufficiente il dolo generico; - ha dichiarato inammissibile il motivo che solleva profili nuovi non trattati in appello e ha ritenuto insindacabili in cassazione valutazioni di fatto circa la posizione di amministratore di fatto, adeguatamente motivate; - ha respinto la critica relativa all'onere probatorio sui prelievi, richiamando il principio per cui, accertata la disponibilità dei beni e l'impossibilità di ricostruirne la destinazione, può legittimamente desumersi la distrazione salvo che l'imputato non fornisca elementi idonei a creare un ragionevole dubbio; - ha affermato che il lungo intervallo temporale tra le condotte e il fallimento non esclude la responsabilità, atteso che il reato è diretto alla depauperazione del patrimonio e non richiede che l'agente abbia voluto o previsto il fallimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a carico (euro 3.000) come disposto dalla sentenza.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare (I. fall.)

    La Corte ha ritenuto che la norma comprenda sia la sottrazione distruttiva dei documenti sia la tenuta confusa o l'omessa tenuta della contabilità; la fattispecie relativa alla mancanza/irregolarità delle scritture richiede il dolo generico e, una volta accertato quest'ultimo, non è necessario provare separatamente il dolo specifico per la sottrazione

  • art. 216, primo comma, n. 1, legge fallimentare (I. fall.)

    In tema di bancarotta distrattiva, occorre accertare la disponibilità precedente dei beni e, se i cespiti non sono rinvenuti, il giudice può desumere la distrazione salvo che l'imputato fornisca elementi idonei a giustificare la destinazione; non si tratta di inversione dell'onere della prova ma di sollecitazione a fornire elementi per scardinare un'evidenza logica

  • art. 223, legge fallimentare (I. fall.)

    Richiamato in epigrafe come norma pertinente al quadro sanzionatorio e alle fattispecie di bancarotta; la decisione opera in conformità al sistema delle norme fallimentari richiamate

  • art. 27 Cost.

    Il rilievo costituzionale formulato dal ricorrente (sulla gestione di fatto e i diritti dell'imputato) è stato ritenuto non dedotto correttamente in appello e, pertanto, non idoneo a fondare l'analisi di legittimità; la Corte non ha ravvisato una violazione sostanziale di tale principio nel caso esaminato

  • art. 173 disposizioni attuative del codice di procedura penale

    Norma richiamata in relazione ai limiti nei quali il ricorso per cassazione può dedurre censure e al rispetto dei limiti di specificazione dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto alcune censure generiche o introdotte tardivamente inammissibili per carenza di puntuale contestazione in sede di appello

  • art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 convertito con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; atto istruttorio e processuale che ha portato le conclusioni sulla inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'amministratore di diritto ha l'obbligo diretto e personale di tenere e conservare le scritture contabili: la sua qualifica formale può sufficiente a fondare la responsabilità per reati documentali anche se l'effettiva gestione era svolta da un amministratore di fatto
  • La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2) comprende sia l'omessa o confusa tenuta della contabilità sia la sottrazione/distruzione di documenti; per la prima è sufficiente il dolo generico, perciò non sempre è necessario provare il dolo specifico per la sottrazione
  • Se risultano prelievi o beni mancanti nel patrimonio della società fallita, la mancanza di prova della destinazione da parte dell'amministratore legittima la deduzione della distrazione; l'onere di produrre elementi che spieghino la destinazione grava sull'imputato per rimuovere la presunzione logica
  • Il tempo intercorso tra la condotta distrattiva e il fallimento non esclude automaticamente la responsabilità: il reato punisce la depauperazione del patrimonio e non richiede che l'agente abbia voluto o previsto il fallimento
  • Questioni di fatto e di attribuzione del ruolo di amministratore di fatto vanno dedotte e sviluppate nel merito (appello); la Cassazione è limitata nel sindacare valutazioni probatorie non efficacemente contestate in appello
  • Motivi nuovi o questioni non sollevate nei gradi di merito sono in genere inammissibili in cassazione; le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata

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