Cassazione Penale, Ordinanza n. 09489/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo dedotto generico e privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità penale, conteneva un solo motivo con cui si denunciava un vizio di motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la censura era formulata in modo generico e non consentito in sede di legittimità: non sviluppava un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non richiamava in modo puntuale la concreta vicenda storica e processuale e non individuava in modo specifico i passaggi censurati, impedendo così il controllo di legittimità. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti prescritti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici e adeguatamente argomentati; la loro assenza o genericità comporta inammissibilità.
La mancanza dei requisiti di forma e specificità del ricorso determina la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso contro la motivazione della sentenza deve essere specifico, puntuale e confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi della decisione impugnata.
- La censura meramente generica, che non richiama la concreta vicenda storica e processuale e non indica con precisione gli errori denunciati, è inammissibile perché impedisce alla Corte di cassazione di esercitare il sindacato di legittimità.
- La violazione dei requisiti prescritti per la formulazione del ricorso determina la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →