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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09489/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo dedotto generico e privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità penale, conteneva un solo motivo con cui si denunciava un vizio di motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la censura era formulata in modo generico e non consentito in sede di legittimità: non sviluppava un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non richiamava in modo puntuale la concreta vicenda storica e processuale e non individuava in modo specifico i passaggi censurati, impedendo così il controllo di legittimità. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti prescritti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e adeguatamente argomentati; la loro assenza o genericità comporta inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    La mancanza dei requisiti di forma e specificità del ricorso determina la declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso contro la motivazione della sentenza deve essere specifico, puntuale e confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • La censura meramente generica, che non richiama la concreta vicenda storica e processuale e non indica con precisione gli errori denunciati, è inammissibile perché impedisce alla Corte di cassazione di esercitare il sindacato di legittimità.
  • La violazione dei requisiti prescritti per la formulazione del ricorso determina la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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