Sentenza del 09/12/2025 n. 31973 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava l'accertamento del reddito d'impresa relativo al periodo dal 30 settembre 1995, data di avvio della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, al 23 aprile 2011, data del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. L'avviso, notificato il 30 maggio 2016, aveva rideterminato il reddito in 1.824.729 euro, a fronte della perdita dichiarata di 22.757 euro. Con un unico motivo, l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 183 TUIR, sostenendo che il residuo attivo finale dovesse corrispondere al valore fiscalmente riconosciuto dei cespiti e non al patrimonio netto dell'azienda, calcolato considerando attività e passività residue. Il Consorzio aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per pretesa richiesta di una nuova valutazione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione d'inammissibilità: il motivo riguardava l'interpretazione della nozione giuridica di residuo attivo, non una nuova valutazione delle prove. Nel merito ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando l'annullamento dell'avviso disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino e confermato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. La Corte ha stabilito che, quando la liquidazione coatta amministrativa si chiude per omologazione di un concordato e il debitore torna in bonis, il residuo attivo va calcolato considerando anche le passività ancora da soddisfare in esecuzione del concordato: l'omologazione, da sola, non equivale al pagamento dei creditori. Ha quindi ritenuto corretto determinare il valore fiscale dell'azienda residua come saldo tra attività e passività. Spese del giudizio di Cassazione integralmente compensate per la novità della questione; non è applicato il contributo unificato aggiuntivo previsto per la parte soccombente.
Norme richiamate
Art. 183, commi 1 e 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
in tema di determinazione del reddito d'impresa relativamente al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura di fallimento (ora liquidazione giudiziale) ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 183, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, nel caso di chiusura della procedura a seguito di concordato, con rientro in bonis del debitore, il residuo attivo, sulla base del quale calcolare la differenza con il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, deve essere determinato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte, ma da soddisfare in esecuzione del programma concordatario, non potendosi ritenere che tale soddisfacimento derivi già di per sé dall'omologazione del concordato
Per il reddito del cosiddetto maxi-periodo concorsuale, il residuo attivo alla chiusura mediante concordato non coincide con i soli cespiti considerati al costo fiscalmente riconosciuto né presuppone creditori già pagati. Nel patrimonio residuo rilevano anche le passività ancora da soddisfare secondo il concordato; il reddito si calcola confrontando tale residuo con il patrimonio netto iniziale, determinato secondo valori fiscalmente riconosciuti.
Art. 135 L. Fall., nel testo applicabile ratione temporis
La chiusura della liquidazione coatta amministrativa (o del fallimento, ora liquidazione giudiziale a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), infatti, non determina l'immediato soddisfacimento dei creditori, e non è equiparabile alla chiusura prevista dagli artt. 213 e 118, primo comma, nn. 1) e 2), L.Fall., ma comporta, ai sensi dell'art. 135 L.Fall. vigente ratione temporis, un semplice effetto modificativo-estintivo del rapporto obbligatorio, in virtù del quale il debitore è obbligato al pagamento dei crediti nelle percentuali previste
La chiusura per concordato non attesta che i creditori siano già stati pagati: modifica il rapporto obbligatorio e lascia al debitore l'obbligo di adempiere secondo le percentuali concordatarie. Perciò, ai fini fiscali, le passività non ancora soddisfatte non possono essere ignorate.
Massime di principio
- Se una procedura concorsuale termina con l'omologazione di un concordato e il debitore torna in bonis, l'omologazione non equivale all'esecuzione del piano né all'effettivo pagamento dei creditori. Occorre distinguere la chiusura per concordato da quella per integrale pagamento o inesistenza del passivo.
- Nel calcolo del reddito d'impresa relativo all'intero periodo concorsuale previsto dall'art. 183, comma 2, TUIR, il residuo attivo va determinato considerando il valore fiscale del complesso aziendale residuo al netto delle passività ancora da soddisfare in esecuzione del concordato.
- La qualificazione di una censura come questione di diritto o di fatto dipende dal suo contenuto: contestare l'interpretazione della nozione normativa di residuo attivo non equivale, di per sé, a chiedere una nuova valutazione delle prove.
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