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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2777/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., ritenendo mancasse la procura speciale ex art. 122 c.p.p. Il ricorrente ha contestato che la nomina allegata non fosse una firma fotocopiata e che non fosse richiesto l'obbligo di autenticazione previsto dall'art. 122; ha inoltre depositato memoria a sostegno.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che per l'appello proposto dal difensore non sia richiesta la procura speciale ex art. 122 c.p.p., ma il mandato redatto secondo le formalità meno rigide dell'art. 96 c.p.p., corredato da elezione di domicilio. Ha precisato che l'elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'impugnazione e personalmente sottoscritta dall'imputato per individuare il luogo della notifica, ma che, quando l'impugnazione è trasmessa via PEC e l'elezione è allegata, l'autenticazione della firma dell'imputato è implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'atto del difensore. Nel caso specifico l'appello (del 24/01/2024) riportava l'elezione di domicilio e la nomina con firma non fotocopiata; ne è conseguita l'assenza di dubbio sulla provenienza degli atti. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello; disciplina le condizioni di ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore.

  • art. 122, cod. proc. pen.

    Norma sulla procura speciale; la Corte ha ritenuto che tale procura non sia richiesta per l'appello proposto dal difensore ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, e che il riferimento a questa disposizione da parte della Corte di appello fosse errato.

  • art. 96, cod. proc. pen.

    Disciplina le formalità del mandato difensivo in occasione dell'impugnazione; la sentenza precisa che il mandato richiesto per l'appello del difensore deve essere redatto secondo le formalità di questo articolo, meno stringenti rispetto all'art. 122.

  • art. 162, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'autenticazione dell'atto di nomina ed elezione di domicilio; nel caso è risultata applicata per l'allegazione degli atti e per la verifica della provenienza della sottoscrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21930 del 24/04/2024, Rv. 286487 - 01

    Principio secondo cui l'elezione di domicilio deve essere depositata unitamente al gravame e personalmente sottoscritta dall'imputato per consentire l'individuazione del luogo della notifica.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 29185 del 05/07/2024, Rv. 286651 - 01

    Principio secondo cui, quando l'impugnazione è depositata via PEC dal difensore con l'elezione di domicilio allegata, l'autenticazione della firma dell'imputato può intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale apposta dal difensore.

Massime di principio

  • Per l'appello proposto dal difensore non è necessaria la procura speciale ex art. 122 c.p.p.; è sufficiente il mandato secondo le formalità dell'art. 96 c.p.p.
  • L'elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'impugnazione e, di regola, personalmente sottoscritta dall'imputato per evitare inammissibilità.
  • Se l'atto di impugnazione è trasmesso via PEC e contiene l'elezione di domicilio allegata, la sottoscrizione digitale dell'atto del difensore può implicitamente attestare l'autenticità della firma dell'imputato.
  • In presenza di nomina del difensore con firma non fotocopiata e di elezione di domicilio nell'atto di appello, il giudice non dovrebbe dichiarare inammissibile l'appello per mancata procura speciale; è necessario valutare la provenienza effettiva degli atti e l'eventuale disponibilità della firma.
  • In casi analoghi il giudice deve preferire soluzioni che garantiscano il diritto di difesa evitando formalismi non richiesti dalla normativa applicabile, annullando l'atto solo se sussistono reali dubbi sull'autenticità o sulla provenienza delle nomine e delle elezioni di domicilio.

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