Ordinanza n. 2705/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che ha accolto il ricorso per ottemperanza e condannato l’ASL al pagamento di € 41.611,03, oltre interessi legali, in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al resistente (utenti del servizio sanitario)
Prevale il privato
La controversia
L’ASL di Taranto ha proposto appello cautelare chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Puglia n. 448 del 19 marzo 2026, resa in sede di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro n. 1654 del 4 giugno 2025. La controversia riguarda il rimborso integrale dei costi sostenuti e documentati dai genitori per sottoporre il figlio minore a trattamento con metodo ABA presso un centro privato. Dalla pronuncia ottemperanda risultava che la statuizione mirava a garantire, per il passato, l’assistenza indiretta mediante rimborso integrale delle spese documentate e, per il futuro, la prosecuzione dell’assistenza. L’ASL ha contestato in appello la decisione del TAR e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dei suoi effetti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l’appello apparisse prima facie infondato, poiché la sentenza del giudice del lavoro aveva specificamente previsto il rimborso integrale dei costi sostenuti e documentati per il trattamento ABA e i relativi giustificativi di spesa risultavano incontestati. Il TAR aveva quindi legittimamente condannato l’ASL al pagamento di € 41.611,03, oltre interessi legali decorrenti dalla richiesta fino all’effettivo soddisfacimento. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che le doglianze dell’ASL incidevano sostanzialmente su profili patrimoniali, non idonei a configurare un danno grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione. L’ASL è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare proposta in appello, la cui accoglibilità è stata esclusa per la mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
La norma disciplina il ricorso per ottemperanza mediante il quale i genitori hanno ottenuto dal TAR l’adempimento della statuizione contenuta nella sentenza del giudice del lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone citate nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza può essere negata quando le contestazioni dell’appellante riguardano essenzialmente obblighi patrimoniali, poiché il danno derivante dall’esecuzione economica della pronuncia non è normalmente grave e irreparabile.
- Quando la sentenza da ottemperare dispone il rimborso integrale di costi specificamente individuati e documentati e i giustificativi di spesa non sono contestati, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento della somma corrispondente, in attuazione del contenuto conformativo della pronuncia.
- La domanda cautelare in appello richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti è sufficiente a giustificarne il rigetto.
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