Cassazione Penale, Ordinanza n. 40614/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, sostenendosi l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica, coerente e puntuale, avendo valorizzato l'intensità del dolo, le modalità delle condotte e i plurimi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura la misura della pena è manifestamente infondato quando la sentenza di merito dia conto in modo congruo dei criteri utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La motivazione sulla pena è sufficiente se valorizza in modo non illogico elementi quali l'intensità del dolo, le modalità concrete della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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