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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24044/2021 del 06/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale, e della sua accettazione da parte del controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza procedere al regolamento delle spese processuali, in quanto l'accettazione della rinuncia preclude la condanna della rinunciante alle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa da un candidato alle elezioni regionali piemontesi contro due soggetti indicati come responsabili della falsità delle sottoscrizioni apposte all'accettazione delle candidature di una lista collegata a una coalizione elettorale. Secondo la prospettazione dell'attore, tale falsità avrebbe determinato la partecipazione della lista alla competizione e, a valle, l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti, con conseguente danno. I convenuti avevano contestato la domanda e sollevato anche eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale aveva accolto tale eccezione; la Corte d'appello aveva invece dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti al Tribunale. Avverso questa decisione era stato proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, ma prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha dichiarato che la lite era stata definita transattivamente e ha rinunciato al ricorso, con accettazione del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se intervenuta prima dell'adunanza camerale, consente la dichiarazione di estinzione del procedimento.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente preclude la condanna della parte rinunciante alle spese processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia tempestiva e formalmente valida, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Se la rinuncia è accettata dal controricorrente, non deve disporsi la condanna alle spese in danno della parte rinunciante.
  • Quando la controversia è stata definita transattivamente prima della decisione, il giudice di legittimità può limitarsi a dichiarare l'estinzione del procedimento senza esaminare i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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