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Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 739 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMU - Soggetti passivi - Contratto di locazione finanziaria - Risoluzione anticipata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dopo la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, l'obbligo di pagamento dell'IMU grava sulla società di leasing, in quanto soggetto che possiede l'immobile ai fini tributari. Tale obbligo sussiste anche se l'utilizzatore non ha ancora riconsegnato materialmente il bene. La detenzione di fatto dell'immobile da parte dell'ex utilizzatore non modifica, da sola, il soggetto passivo individuato dalla legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo IMU dopo la risoluzione anticipata di un contratto di locazione finanziaria. La questione è se l'obbligo tributario resti a carico dell'utilizzatore, che continua eventualmente a detenere materialmente l'immobile senza restituirlo, oppure ricada sulla società di leasing, titolare del rapporto giuridico rilevante. La sentenza afferma che la soggettività passiva dipende dal titolo giuridico, ossia dal contratto di leasing, e non dalla mera disponibilità materiale del bene.

Norme richiamate

  • Articolo 9, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

    È soggetto passivo dell'imposta il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, nonché il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

    La norma attribuisce la soggettività passiva IMU al locatario durante la vigenza del contratto di leasing, sulla base del titolo giuridico. Una volta risolto il contratto, l'obbligo torna a gravare sulla società di leasing, anche se l'immobile non è stato materialmente riconsegnato.

Massime di principio

  • Ai fini IMU, nei contratti di leasing immobiliare prevale la titolarità giuridica risultante dal contratto rispetto alla semplice disponibilità materiale dell'immobile.
  • Durante la vigenza del leasing, l'IMU è normalmente dovuta dall'utilizzatore; dopo la risoluzione del contratto, l'obbligo ricade sulla società di leasing.
  • La mancata riconsegna dell'immobile da parte dell'ex utilizzatore non mantiene automaticamente in capo a quest'ultimo la soggettività passiva IMU.
  • Per individuare il soggetto obbligato occorre verificare la data effettiva di risoluzione del contratto e il titolo giuridico esistente in ciascun periodo d'imposta.
  • La detenzione senza titolo o la mera occupazione di fatto dell'immobile non prevalgono, ai fini IMU, sul criterio legale fondato sul contratto e sulla titolarità del rapporto.

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