Sentenza del 26/01/2017 n. 739 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMU - Soggetti passivi - Contratto di locazione finanziaria - Risoluzione anticipata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDopo la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, l'obbligo di pagamento dell'IMU grava sulla società di leasing, in quanto soggetto che possiede l'immobile ai fini tributari. Tale obbligo sussiste anche se l'utilizzatore non ha ancora riconsegnato materialmente il bene. La detenzione di fatto dell'immobile da parte dell'ex utilizzatore non modifica, da sola, il soggetto passivo individuato dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo IMU dopo la risoluzione anticipata di un contratto di locazione finanziaria. La questione è se l'obbligo tributario resti a carico dell'utilizzatore, che continua eventualmente a detenere materialmente l'immobile senza restituirlo, oppure ricada sulla società di leasing, titolare del rapporto giuridico rilevante. La sentenza afferma che la soggettività passiva dipende dal titolo giuridico, ossia dal contratto di leasing, e non dalla mera disponibilità materiale del bene.
Norme richiamate
Articolo 9, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
È soggetto passivo dell'imposta il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, nonché il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
La norma attribuisce la soggettività passiva IMU al locatario durante la vigenza del contratto di leasing, sulla base del titolo giuridico. Una volta risolto il contratto, l'obbligo torna a gravare sulla società di leasing, anche se l'immobile non è stato materialmente riconsegnato.
Massime di principio
- Ai fini IMU, nei contratti di leasing immobiliare prevale la titolarità giuridica risultante dal contratto rispetto alla semplice disponibilità materiale dell'immobile.
- Durante la vigenza del leasing, l'IMU è normalmente dovuta dall'utilizzatore; dopo la risoluzione del contratto, l'obbligo ricade sulla società di leasing.
- La mancata riconsegna dell'immobile da parte dell'ex utilizzatore non mantiene automaticamente in capo a quest'ultimo la soggettività passiva IMU.
- Per individuare il soggetto obbligato occorre verificare la data effettiva di risoluzione del contratto e il titolo giuridico esistente in ciascun periodo d'imposta.
- La detenzione senza titolo o la mera occupazione di fatto dell'immobile non prevalgono, ai fini IMU, sul criterio legale fondato sul contratto e sulla titolarità del rapporto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 gen 2017Sentenza del 26/01/2017 n. 21 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 26 gen 2017Sentenza del 26/01/2017 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 26 gen 2017Sentenza del 26/01/2017 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 26 gen 2017Sentenza del 26/01/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 26 gen 2017Sentenza del 26/01/2017 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 gen 2017Sentenza del 26/01/2017 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →