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Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 21 - Corte Costituzionale

Processo penale - Dichiarazione dell'imputato in un processo connesso o in un reato collegato - Applicabilità degli articoli 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, del codice di procedura penale - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Tribunale di Macerata dubitava della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, c.p.p. La disciplina imponeva l'assistenza di un difensore e richiedeva riscontri esterni per valutare le dichiarazioni rese da una persona già imputata in un procedimento connesso o per reato collegato, anche quando fosse stata assolta con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste. Secondo il giudice rimettente, tale regime trattava irragionevolmente l'assolto come un dichiarante ancora coinvolto nei fatti, pur essendo divenuto sostanzialmente indifferente alla vicenda processuale, analogamente a un testimone ordinario.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 6, c.p.p., nella parte in cui estendeva la regola dell'art. 192, comma 3, c.p.p. alle dichiarazioni della persona assolta con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste. In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha dichiarato illegittimo anche l'art. 197-bis, comma 3, c.p.p., nella parte in cui imponeva l'assistenza di un difensore per tali dichiarazioni. La questione relativa al comma 3 era stata inizialmente ritenuta non rilevante nel processo concreto, ma la Corte ne ha comunque disposto la caducazione consequenziale per eliminare integralmente la disparità di trattamento. Le dichiarazioni dell'assolto non sono quindi soggette né all'assistenza difensiva obbligatoria prevista per il testimone assistito né alla necessità dei riscontri di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., ferma la loro valutazione secondo il libero convincimento del giudice e le regole generali di attendibilità.

Norme richiamate

  • Articolo 3 della Costituzione

    Principio di uguaglianza e ragionevolezza

    La Corte ha ritenuto irragionevole assimilare, ai fini probatori, la persona assolta con formula piena per insussistenza del fatto a un soggetto ancora coinvolto nel procedimento, differenziandola dal testimone ordinario.

  • Articolo 197-bis, comma 3, codice di procedura penale

    Prevede l'assistenza di un difensore per il testimone assistito

    È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui impone l'assistenza difensiva anche alla persona già assolta irrevocabilmente perché il fatto non sussiste.

  • Articolo 197-bis, comma 6, codice di procedura penale

    Alle dichiarazioni dei testimoni assistiti si applica l'articolo 192, comma 3, c.p.p.

    È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui assoggetta alla necessità di riscontri le dichiarazioni della persona assolta irrevocabilmente perché il fatto non sussiste.

  • Articolo 192, comma 3, codice di procedura penale

    Le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso o per reato collegato sono valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità

    La regola non è stata eliminata in generale; è stato censurato soltanto il rinvio dell'art. 197-bis, comma 6, che la rendeva applicabile anche alle dichiarazioni del soggetto assolto con formula piena.

  • Articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87

    Consente alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale di ulteriori disposizioni consequenziali

    La Corte lo ha applicato per estendere la pronuncia al comma 3 dell'art. 197-bis, la cui permanenza avrebbe lasciato in vita una parte della disparità di trattamento.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 381 del 2006

    Illegittimità della disciplina applicata alle persone assolte per non aver commesso il fatto

    La decisione precedente è stata estesa alle assoluzioni perché il fatto non sussiste, considerate formule liberatorie di analoga ampiezza.

Massime di principio

  • Una persona già imputata in un procedimento connesso o per reato collegato, assolta con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, deve essere trattata, quanto alla testimonianza, come soggetto ormai estraneo e indifferente ai fatti, non come imputato ancora coinvolto.
  • Le sue dichiarazioni non richiedono automaticamente i riscontri esterni previsti dall'art. 192, comma 3, c.p.p.; il giudice deve valutarle secondo le regole ordinarie di attendibilità e il principio del libero convincimento.
  • Non è più necessaria l'assistenza obbligatoria di un difensore prevista per il testimone assistito, quando l'assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste sia divenuta irrevocabile.
  • Il principio vale anche per l'assoluzione irrevocabile perché non aver commesso il fatto, già riconosciuta dalla precedente giurisprudenza costituzionale.
  • La pronuncia non attribuisce automaticamente piena attendibilità alla dichiarazione: elimina una presunzione legale sfavorevole, lasciando al giudice la valutazione concreta della coerenza, precisione e credibilità del testimone e del complesso probatorio.

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