Sentenza del 26/01/2017 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano che, negli anni 2001-2004, avevano anticipato le spese di carburante per recarsi dal centro di raccolta ai cantieri forestali con la propria autovettura e che tali spese erano state rimborsate dal datore di lavoro al netto delle ritenute IRPEF. Contestavano che il mancato deposito immediato della documentazione sulle trattenute e sulle spese potesse giustificare il diniego del rimborso, affermando che l’Ente datore di lavoro avrebbe potuto fornire i dati su richiesta della Commissione. L’Agenzia sosteneva invece che le somme erano imponibili perché corrisposte in modo forfetario e senza documentazione puntuale dell’effettiva spesa, del chilometraggio, del veicolo e del relativo costo.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza della CTP di Cagliari, che aveva già rigettato la domanda di rimborso. Secondo il giudice, il rimborso delle spese di viaggio può non essere tassato solo quando l’esborso effettivo sia dimostrato e la somma sia determinata in modo analitico, ad esempio mediante parametrazione al chilometraggio e al costo del carburante. Nel caso concreto, l’indennità era invece forfetaria e non collegata all’effettiva spesa sostenuta; pertanto l’assoggettamento a IRPEF è stato ritenuto legittimo. Gli appellanti sono stati inoltre condannati in solido a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del grado, liquidate in 300 euro.
Norme richiamate
Articolo 48 TUIR, come modificato dal d.lgs. 314/1997
Costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro.
La norma è richiamata per affermare il principio generale secondo cui le somme percepite dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro sono imponibili, salvo specifiche eccezioni, tra cui i rimborsi analitici di spese effettivamente sostenute e documentate.
Articolo 51 TUIR
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di elargizioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
La Commissione ha applicato la regola generale di imponibilità alle indennità corrisposte forfetariamente, ritenendo che, in assenza di prova dell’effettiva spesa e di un collegamento analitico con chilometraggio e costi sostenuti, esse costituiscano reddito di lavoro dipendente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, articolo 48
È citato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza per distinguere i rimborsi con funzione restitutoria, non assimilabili alla retribuzione, dalle somme forfetarie prive di adeguata correlazione con l’esborso effettivo.
D.P.R. 29 settembre 1986, n. 917, articolo 48
È richiamato, insieme alla disciplina successiva del reddito di lavoro dipendente, per sostenere che i rimborsi di spese effettivamente sostenute non sono imponibili quando la loro quantificazione è specificamente collegata al chilometraggio e ai costi reali, mentre le indennità forfetarie restano imponibili.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: ordinanza n. 6793/2015 e sentenza n. 14291/2009
Le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute hanno funzione restitutoria e non sono assimilabili alla retribuzione quando la loro quantificazione è determinata mediante specifica parametrazione al chilometraggio percorso e al costo del carburante.
La Cassazione distingue tra rimborso analitico, fiscalmente non imponibile perché reintegra una spesa documentata, e indennità forfetaria, imponibile perché non dimostra l’effettivo esborso del lavoratore.
Massime di principio
- Un rimborso spese non è automaticamente esente da IRPEF: il contribuente deve dimostrare l’effettività, l’inerenza e l’ammontare della spesa.
- Per le indennità chilometriche è normalmente necessaria una determinazione analitica basata almeno su chilometri percorsi, tipo di veicolo e criterio di calcolo del costo, oltre alla documentazione richiesta.
- Le somme corrisposte in modo forfetario e sganciate dall’effettivo esborso sono generalmente considerate reddito di lavoro dipendente e quindi assoggettabili a ritenuta.
- La disponibilità del datore di lavoro a produrre successivamente la documentazione non sostituisce, di per sé, l’onere del contribuente di fornire tempestivamente la prova dei fatti posti a fondamento della richiesta di rimborso.
- Per ottenere il rimborso di ritenute fiscali è opportuno conservare buste paga, autorizzazioni alla trasferta, prospetti chilometrici, ricevute, criteri di calcolo e ogni documento che colleghi il pagamento a una spesa effettivamente sostenuta.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza del pagamento: se la somma reintegra una spesa documentata ha natura restitutoria; se costituisce un’indennità predeterminata senza verifica della spesa, tende a essere imponibile.
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