Sentenza del 26/01/2017 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato i ricavi sulla base degli studi di settore e richiesto maggiori imposte per euro 72.631,62. Ha sostenuto che gli studi di settore costituissero una presunzione semplice non sufficientemente supportata da ulteriori elementi e che la propria scarsa redditività, culminata nella cessazione dell'attività nel 2009, giustificasse lo scostamento. L'Agenzia ha appellato la sentenza favorevole al contribuente sostenendo sia vizi motivazionali della decisione di primo grado sia la legittimità dell'accertamento induttivo, fondato sulle numerose irregolarità contabili riscontrate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo extracontabile. In particolare, ha considerato gravi, precisi e concordanti gli elementi rilevati nella contabilità: irregolare tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili, fatture da ricevere prive di adeguata documentazione, mancata esibizione del prospetto delle rimanenze finali, fatture per nolo a freddo relative a mezzi non risultanti dai registri, cespiti non contabilizzati, costi del personale sproporzionati, mancata documentazione relativa ai cantieri e incongruenze dei redditi dichiarati negli anni precedenti. Gli studi di settore non sono stati utilizzati isolatamente, ma come strumento di valutazione all'interno di una situazione contabile ritenuta complessivamente inattendibile. È stato quindi confermato l'avviso di accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 36 del D.Lgs. 546/1992
Norma richiamata dall'Ufficio per contestare la carenza della sentenza di primo grado nell'esposizione dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e dei motivi di fatto e di diritto.
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo fondata l'impugnazione.
Art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973
Accertamento induttivo extracontabile in presenza di una contabilità complessivamente inattendibile o di gravi irregolarità.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando le scritture contabili risultano inattendibili. In tale ricostruzione possono essere utilizzati anche gli studi di settore.
Studi di settore
Strumento di estrapolazione statistica fondato su dati settoriali e sulle caratteristiche strutturali e contabili delle imprese.
Gli studi di settore non valgono automaticamente come prova definitiva del maggior reddito, ma possono costituire un supporto razionale all'accertamento, soprattutto quando la contabilità sia stata ritenuta inattendibile e sussistano ulteriori elementi indiziari. Il contribuente può superarne gli esiti fornendo una prova contraria idonea.
Massime di principio
- Gli studi di settore, se utilizzati isolatamente, non determinano automaticamente la legittimità della pretesa fiscale: devono essere accompagnati da un adeguato contraddittorio e da elementi concreti riferiti alla situazione del contribuente.
- Quando la contabilità presenta numerose e rilevanti irregolarità, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo extracontabile e utilizzare gli studi di settore come supporto alla ricostruzione dei ricavi.
- La presenza di più anomalie contabili convergenti può rendere inattendibile l'intera contabilità, anche se formalmente tenuta, spostando sul contribuente l'onere di dimostrare l'infondatezza della ricostruzione.
- La semplice allegazione di crisi aziendale, scarsa redditività o successiva cessazione dell'attività non è necessariamente sufficiente a superare l'accertamento: tali circostanze devono essere documentate e collegate concretamente ai dati economici dell'anno accertato.
- Per contestare efficacemente un accertamento basato su studi di settore e metodo induttivo è opportuno dimostrare, con documentazione specifica, le cause dello scostamento, l'effettiva struttura dell'impresa, i costi sostenuti, l'andamento dell'attività e l'inapplicabilità concreta dei parametri statistici.
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