Sentenza del 26/01/2017 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Impugnazione - Appello - Motivi nuovi - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl nuovo rilievo è stato ritenuto inammissibile per assoluta novità. In appello non è consentito introdurre domande, eccezioni o motivi che amplino per la prima volta l’oggetto della controversia, salvo i casi previsti dalla legge. La decisione richiamata conferma pertanto l’esclusione della censura nuova dal giudizio di secondo grado.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In appello è stato dedotto, per la prima volta, che l’atto impositivo sarebbe viziato per la mancata allegazione degli studi di settore. Tale censura non risultava proposta nel giudizio di primo grado e introduceva quindi un tema d’indagine ulteriore e autonomo rispetto a quelli originariamente sottoposti al giudice.
Norme richiamate
Principio del divieto di motivi nuovi in appello
Il giudizio di appello non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul rapporto controverso: le parti devono mantenersi nell’ambito delle questioni dedotte in primo grado. Una censura introdotta per la prima volta in appello, quando comporta un nuovo tema di indagine, è inammissibile.
Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2017, n. 4324
La decisione è richiamata quale conferma dell’inammissibilità delle censure nuove introdotte in grado di appello.
Cassazione civile, sez. I, 20 maggio 2016, n. 10515
La pronuncia è richiamata a sostegno del principio secondo cui l’introduzione in appello di un rilievo non dedotto in primo grado, che aggiunga un autonomo tema d’indagine, determina l’inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- In appello occorre riproporre e sviluppare le censure già formulate in primo grado, senza introdurre contestazioni completamente nuove.
- Un motivo è nuovo e quindi inammissibile quando non costituisce una semplice argomentazione ulteriore della domanda originaria, ma introduce un diverso vizio dell’atto, un nuovo fatto rilevante o un autonomo tema di indagine.
- La mancata allegazione di documenti o elementi all’atto impositivo deve essere contestata tempestivamente nel giudizio di primo grado; non è normalmente possibile farlo per la prima volta in appello.
- Per evitare l’inammissibilità, l’atto di appello deve collegare ogni censura ai motivi già dedotti, chiarendo se si tratta di una mera integrazione argomentativa e non di una nuova contestazione.
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