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Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Presupposti dell'autonoma organizzazione - Responsabilità della struttura - Impiego di beni strumentali - Lavoro altrui.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione necessario per l'assoggettamento all'IRAP. In particolare, occorre verificare se il contribuente sia responsabile della propria organizzazione, anziché essere inserito in una struttura riferibile ad altri, e se impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La decisione

Il testo non riporta il dispositivo concreto della sentenza né indica espressamente quale parte abbia prevalso. Viene tuttavia affermato che è condivisibile l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui l'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale. L'accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.

Norme richiamate

  • IRAP - requisito dell'autonoma organizzazione

    Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione; b. impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

    L'IRAP è dovuta solo se l'attività è esercitata con un'autonoma organizzazione effettiva, valutata in concreto. La mera titolarità dell'attività non è sufficiente, così come non è sufficiente l'uso di strumenti normalmente necessari o l'eventuale collaborazione meramente occasionale.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 28 maggio 2009

    Le sentenze individuano i criteri generali per accertare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP e stabiliscono che la valutazione compete al giudice di merito. La decisione non è normalmente censurabile in cassazione quando la motivazione è congrua e logica.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'attività sia soggetta a IRAP occorre valutare concretamente se il contribuente disponga di una struttura organizzativa autonoma e non limitarsi alla forma giuridica dell'attività.
  • L'autonoma organizzazione tende a sussistere quando il contribuente dirige una struttura propria, utilizza beni strumentali significativamente superiori al minimo necessario oppure impiega stabilmente lavoro altrui.
  • L'utilizzo dei soli strumenti normalmente indispensabili per svolgere l'attività non dimostra, di per sé, l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
  • La collaborazione altrui rileva soprattutto quando è non occasionale e contribuisce in modo apprezzabile all'organizzazione dell'attività.
  • La valutazione dei fatti spetta principalmente al giudice di merito; in sede di legittimità è contestabile solo una motivazione assente, illogica o incongrua.

Testo integrale

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