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Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Accertamento maggior valore - Stima UTE - Inversione onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la rideterminazione del valore del terreno sostenendo che la stima dell'UTE fosse inattendibile perché eseguita senza un sopralluogo. La doglianza, tuttavia, non era accompagnata da specifiche critiche alla metodologia o ai risultati della stima, né dall'indicazione di elementi concreti idonei a dimostrare un diverso e inferiore valore del bene.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il solo fatto che la stima dell'UTE fosse stata effettuata senza sopralluogo non è stato ritenuto sufficiente per escluderne la validità o l'efficacia probatoria. Il contribuente avrebbe dovuto formulare contestazioni specifiche e fornire elementi concreti a sostegno di una diversa valutazione del terreno. La decisione conferma quindi la legittimità dell'accertamento del maggior valore fondato sulla stima dell'UTE.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato dei beni ai fini dell'imposta di registro quando lo ritenga inferiore al valore venale in comune commercio, anche avvalendosi di elementi estimativi. La stima dell'UTE può costituire una base valida per la rettifica, se non viene contestata con argomentazioni specifiche e supportate da elementi contrari.

  • Cassazione, sentenza n. 339/2006

    La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui la contestazione generica della stima, compresa quella relativa all'assenza di sopralluogo, non è sufficiente. Il contribuente deve indicare concretamente le ragioni dell'erroneità della valutazione e fornire elementi idonei a sostenere un diverso valore.

Massime di principio

  • Una stima tecnica dell'Amministrazione non diventa automaticamente inattendibile solo perché è stata eseguita senza sopralluogo.
  • Chi contesta un accertamento di maggior valore deve formulare critiche puntuali alla metodologia, ai dati utilizzati e alle conclusioni della stima, non limitarsi a contestazioni generiche o formali.
  • È opportuno produrre elementi concreti a sostegno del valore dichiarato, come perizie di parte, atti comparabili, caratteristiche urbanistiche, stato di conservazione, ubicazione e altre condizioni incidenti sul valore del bene.
  • In assenza di una prova o di argomentazioni tecniche contrarie, la stima dell'UTE può essere ritenuta sufficiente a sostenere la rettifica del valore ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

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