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Ordinanza

Ordinanza n. 2233/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 317 del 12.12.2025, pubblicata sull’Albo sino al 28.01.2026, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202603603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 317 del 12 dicembre 2025, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Assemblea Capitolina, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti, ma il giudice ha esaminato sommariamente la domanda cautelare, rilevando l’assenza di profili di manifesta fondatezza, l’insussistenza di evidenti vizi di irragionevolezza nell’esercizio del potere comunale e la tenuità del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. La decisione è fondata sulla mancanza di manifesta fondatezza del ricorso, sull’assenza di evidenti vizi di irragionevolezza nell’esercizio del potere comunale e sulla tenuità del periculum in mora. L’ordinanza non definisce il giudizio di merito e non contiene una pronuncia definitiva sulla legittimità della deliberazione impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta perché non sono emersi profili di manifesta fondatezza e il periculum in mora è stato ritenuto tenue; il giudice ha inoltre escluso evidenti vizi di irragionevolezza dell’esercizio del potere comunale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo può essere negata quando il ricorso non presenta profili di manifesta fondatezza e il periculum in mora dedotto risulta tenue.
  • La tutela cautelare non è accordabile in presenza di una mera prospettazione di illegittimità, se non emergono, a un esame sommario, evidenti vizi di irragionevolezza nell’esercizio del potere amministrativo.
  • Il rigetto della domanda cautelare non definisce il giudizio di merito sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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