Cassazione Penale, Sentenza n. 22947/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro che confermava la condanna per omicidio (24.06.2017) e reati connessi alle armi. Il ricorso deduceva: 1) inutilizzabilità degli atti acquisiti con ordinanza del 27.05.2021 (annotazione del 21.05.2021) per violazione del contraddittorio; 2) illegittima utilizzazione di videoregistrazioni e di estrapolazioni di fotogrammi come accertamenti irripetibili compiuti unilateralmente dalla polizia giudiziaria e dalla consulenza dell'ing. Elia; 3) nullità della perquisizione informatica e delle dichiarazioni (comunicazione della password) rese dall'imputato senza assistenza del difensore, con propagazione di nullità/inutilizzabilità sugli atti successivi; 4) vizio di motivazione e travisamento delle prove in relazione alla valutazione delle immagini video, dei dati di geolocalizzazione del cellulare (contrasto tra accesso alle 09:47 e passaggio auto alle 09:52:55), dell'intercettazione in carcere del colloquio con il padre (rilevata come confessione), delle testimonianze sul metodo di avviamento della moto (pedale vs. starter) e dei tempi/operazioni di recupero del motoveicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in toto. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (annotazione 21.05.2021) perché l'atto contestato era mera rettifica di un errore materiale e non una nuova attività integrativa di indagine decisiva; ha respinto il secondo motivo affermando che le videoregistrazioni e le estrapolazioni di fotogrammi, trattandosi di documenti digitali e prove atipiche acquisite dalla polizia giudiziaria, non assumono natura di accertamento tecnico irripetibile e restano utilizzabili salvo prova di manipolazione; ha rigettato il terzo motivo ritenendo che l'eventuale irregolarità nella perquisizione informatica non invalida il sequestro delle cose pertinenti al reato (atto dovuto) e che non è emersa una nullità efficace a rimuovere la prova acquisita; ha dichiarato infondati i profili di vizio di motivazione e travisamento ritenendo congrua e logica la valutazione, in particolare riguardo alla compatibilità delle immagini, al posizionamento del cellulare (spiegazione tecnica dell'aggiornamento automatico), al valore indiziario del rinvenimento di oggetti (carrello, pellicole adesive, tracce di adesivo), e al contenuto delle intercettazioni e delle testimonianze. Di conseguenza il rigetto del ricorso è stato confermato; il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione e delle spese del grado a favore delle parti civili (liquidate in complessivi euro 10.131,20).
Norme richiamate
Distinzione tra nullità e inutilizzabilità: le prove acquisite con violazione formale non sono automaticamente inutilizzabili; occorre valutare natura e rilevanza della violazione e se la prova risulti vietata oggettivamente
La comunicazione della polizia giudiziaria del 27.05.2021 è stata qualificata come mera rettifica di errore materiale e non come attività integrativa di indagine che richiedesse contraddittorio
Sull'irripetibilità: la Corte ha affermato che l'estrapolazione di fotogrammi da supporti video e la lettura di files digitali non costituiscono accertamenti tecnici irripetibili quando i supporti sono riproducibili e non alterati
Il ricorso non può trasformare critiche sulla gestione e selezione delle immagini in un riesame del merito: l'azione degli inquirenti non è stata dimostrata manipolatoria
La propagazione automatica della nullità sugli atti successivi non si attua quando l'illegittimità della perquisizione si conclude con il sequestro dovuto di cose pertinenti al reato; le Sezioni Unite hanno chiarito che il sequestro può rendere irrilevante il modo con cui si è arrivati al ritrovamento
art. 350 e art. 179 cod. proc. pen.
La mancata assistenza del difensore nella raccolta di una dichiarazione (es. password) può integrare un'irregolarità ma non automaticamente impedisce il sequestro e l'utilizzo dei dati se il sequestro dei beni pertinenti al reato è stato validamente disposto
Le videoregistrazioni effettuate da privati o da sistemi di videosorveglianza sono documenti acquisibili ai sensi dell'art. 234 e utilizzabili in giudizio, salvo prova di manipolazione
Sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione congrua e logica, esplicitando le massime di esperienza e i criteri adottati nella valutazione delle prove
Richiami al principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito quando la motivazione è logica e fondata sulle risultanze processuali
Conseguenze economiche: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione è stata disposta in base a questa norma
Massime di principio
- Le videoregistrazioni da impianti di videosorveglianza, soprattutto se conservate in forma digitale da terzi, sono qualificabili come documenti utilizzabili in giudizio e l'estrapolazione di fotogrammi non è di per sé un accertamento tecnico irripetibile; la difesa deve dimostrare manipolazione o specifica illegittimità per ottenerne l'inutilizzabilità
- La rettifica formale di orari o dati già acquisiti (es. correzione di un errore di conversione oraria) non costituisce necessariamente una nuova attività integrativa di indagine che richieda contraddittorio, salvo che la rettifica introduca un dato nuovo e decisivo non verificabile autonomamente dalle parti
- Eventuali irregolarità nella perquisizione informatica o nella raccolta di informazioni dall'indagato (es. comunicazione di password senza difensore) non comportano automaticamente l'inutilizzabilità delle prove successive se da quelle operazioni è seguito il sequestro di cose pertinenti al reato: il sequestro costituisce atto dovuto e può sanare la posizione probatoria
- L'interpretazione e la valutazione del contenuto di intercettazioni e conversazioni è rimessa al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo la manifesta illogicità o l'evidente travisamento del contenuto probatorio
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito un libero riesame del merito: i motivi devono indicare puntualmente gli atti viziati e dimostrarne la decisività per la sentenza impugnata; deduzioni generiche o speculazioni alternative senza prova non sono ammissibili
- Per contestare l'utilizzabilità di prove digitali è necessario indicare con precisione quali file o fotogrammi sarebbero mancanti o manipolati e provare l'incidenza determinante di tali vizi sul compendio indiziario complessivo
- Anomalie apparenti nella geolocalizzazione (es. accessi a internet in orari 'incompatibili') possono avere spiegazioni tecniche (aggiornamenti automatici, fusi orari) che devono essere valutate con perizia e motivate dal giudice di merito; la difesa dovrebbe proporre perizie tecniche alternative per confutare spiegazioni investigative
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