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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28119/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La CONSOB ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che l'aveva ritenuta responsabile per omissione di vigilanza nei confronti dello Studio/Sim De Asmundis e l'aveva condannata al risarcimento dei danni richiesti dai risparmiatori coinvolti nel crac. Il ricorso principale contestava, tra l'altro, la qualificazione della responsabilità, la decorrenza e l'interruzione della prescrizione (sostenendo che le insinuazioni al passivo fallimentare non avrebbero interrotto la prescrizione nei confronti dell'Autorità), la carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo e il nesso causale dell'omissione di vigilanza attribuita alla CONSOB, nonché la valutazione probatoria delle "ricevute" e la quantificazione del danno. I resistenti hanno proposto controricorsi e ricorsi incidentali volti a confermare la responsabilità e ad ottenere maggiori riconoscimenti di danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nomofilattico) della CONSOB che chiedeva di escludere l'efficacia interruttiva, nei confronti dell'Autorità di vigilanza, delle domande di ammissione al passivo proposte dai risparmiatori: la Corte ha confermato l'orientamento (richiamando Sez. Un. n. 13143/2022 e pronunce successive) secondo cui l'insinuazione al passivo, nelle ipotesi di perdita dei capitali per mala gestio dell'intermediario sottoposto a procedura concorsuale, è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale (la CONSOB). Tuttavia la Cassazione ha accolto i motivi secondo e terzo della CONSOB, censurando la sentenza d'appello per grave insufficienza di motivazione sull'an debeatur: la motivazione dell'appello non ha adeguatamente confrontato le domande degli attori con i precedenti e non ha spiegato con sufficiente rigore in quali termini, da quale epoca e con quali elementi fattuali la CONSOB avrebbe omesso la vigilanza (esordio della colpa omissiva individuato dal giudice d'appello nel maggio 1994) e come ciò incida sulle singole posizioni creditorie. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata nei punti relativi alla valutazione della responsabilità e del nesso di causalità e il giudizio è rimesso alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame motivato. Tutti gli altri motivi e i ricorsi incidentali sono stati assorbiti dalla declaratoria di annullamento e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1310 c.c.

    La Corte ha richiamato l'art. 1310 c.c. nel senso che l'atto interruttivo della prescrizione esercitato da un creditore nei confronti del debitore principale (es. insinuazione al passivo) si estende anche al condebitore solidale; da tale principio deriva l'effetto interruttivo della domanda di ammissione al passivo anche nei confronti della CONSOB quando sussiste una solidarietà di responsabilità ex art. 2055 c.c.

  • art. 2055 c.c.

    Riconosciuta la possibilità di responsabilità solidale tra l'intermediario fallito e l'Autorità di vigilanza per il medesimo fatto dannoso: la norma viene interpretata come base per la solidarietà risarcitoria anche se le titolarità giuridiche delle obbligazioni sono differenti (contrattuale per l'intermediario, extracontrattuale per la CONSOB).

  • art. 2943 c.c.

    Norma sulla prescrizione. Nel giudizio è centrale la questione se e quando la prescrizione sia stata interrotta: la Corte ha confermato che l'istanza di ammissione al passivo può interrompere la prescrizione in relazione alla pretesa risarcitoria collegata alla perdita del capitale.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti dell'accertamento dello stato passivo; la disponibilità dell'atto interruttivo e il suo deposito rientrano nel novero degli eventi con efficacia interruttiva per la durata della procedura concorsuale.

  • art. 2043 c.c.

    Fondamento della responsabilità aquiliana: la Corte ha ritenuto che la sussistenza della condotta omissiva della CONSOB e il relativo nesso causale con il danno devono essere adeguatamente motivati e provati prima di affermare l'an debeatur.

  • art. 2697 c.c.

    Regola dell'onere della prova: la Corte richiama l'importanza di individuare chi deve provare quali fatti (ad es. titolo dei versamenti, evoluzione del credito, percezioni nel corso del fallimento) e sottolinea che la valutazione probatoria deve essere compiuta con adeguata motivazione.

  • art. 2702 c.c.

    Trattasi della data certa delle scritture private: la Corte ha esaminato criticamente la valutazione della prova documentale (ricevute di consegna denaro) e richiamato la necessità di una motivazione sui profili di certezza e valore probatorio di tali scritture.

  • art. 93-95 e 207-209 l.fall. (testo anteriore a d.lgs. 5/2006)

    Norme relative all'accertamento dello stato passivo e alle modalità di ammissione dei creditori nelle procedure concorsuali: la sentenza utilizza queste disposizioni per argomentare l'effetto interruttivo dell'accertamento/ammissione al passivo.

  • Cass. Sez. Un. n. 13143/2022 (giurisprudenza citata)

    Pronunciamento nomofilattico richiamato dalla Corte: stabilisce che l'ammissione al passivo nella l.c.a. (e per estensione in altre procedure concorsuali) determina l'interruzione permanente della prescrizione e che la natura risarcitoria delle pretese dei risparmiatori (anche se dedotte come 'restituzione') giustifica l'estensione dell'effetto interruttivo anche al condebitore vigilante.

Massime di principio

  • La domanda di ammissione al passivo di una procedura concorsuale proposta dal risparmiatore che lamenta la perdita dei capitali a causa di mala gestio dell'intermediario può interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'Autorità di vigilanza (CONSOB) quando la perdita costituisce il medesimo fatto dannoso da cui origina la pretesa risarcitoria.
  • Nel valutare se l'istanza concorsuale sia pertinente rispetto a una domanda risarcitoria contro il vigilante, il giudice può qualificare la domanda di insinuazione (anche se presentata come 'restituzione') in termini risarcitori se la causa petendi è la stessa; non è richiesta una formale identità di intitolazione della pretesa.
  • La Corte d'appello deve fornire motivazione approfondita e specifica sui profili dell'omissione di vigilanza (quali poteri non esercitati, titolo normativo, epoca di esordio della colpa omissiva) e sul nesso causale tra omissione e singole operazioni/ perdite: la carenza motivazionale è motivo di annullamento e rinvio.
  • Le ricevute o scritture private prodotte dai risparmiatori hanno valore probatorio ma la loro efficacia probatoria (data certa, titolo del versamento, collegamento con operazioni di intermediazione) richiede un esame critico e motivato; l'onere della prova circa il titolo dei versamenti può rivestire rilievo nella quantificazione del danno.
  • In sede di nuovo esame (dopo annullamento) il giudice di merito dovrà riesaminare specificamente la pertinenza delle singole insinuazioni al passivo, l'evoluzione temporale dei crediti verso l'intermediario (compresi eventuali riparti e recuperi) e la misura effettiva del danno dedotto da ciascun attore.
  • Quando si tratta di responsabilità concorrente tra intermediario e autorità di vigilanza, è essenziale distinguere e motivare la natura delle obbligazioni (contrattuale vs extracontrattuale) ma tale distinzione non esclude in astratto l'omogeneità della pretesa risarcitoria e l'applicabilità degli effetti processuali dell'insinuazione concorsuale.

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