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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28190/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la determinazione degli interessi dovuti all’attore per il rimborso IRPEF 2007 (decreto ingiuntivo n. 893/2013 divenuto irrevocabile). In particolare: (i) se al credito restitutorio debbano applicarsi gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 (interessi per ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali) o gli interessi speciali previsti dalla normativa tributaria (art. 44 e 44-bis D.P.R. n. 602/1973) o, in subordine, il saggio legale di cui all'art. 1284 c.c.; (ii) se la pronuncia del Tribunale di primo grado sul riconoscimento degli interessi moratori costituisse giudicato interno tale da impedire la revisione in appello. Inoltre rilevata una questione processuale relativa all’ammissibilità di memorie depositate in Cassazione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha dichiarato inammissibile una delle memorie depositate in Cassazione (la seconda) e, sul merito, ha ritenuto infondato il primo motivo: gli interessi dovuti dall’erario per il rimborso d'imposta devono essere calcolati secondo la disciplina speciale tributaria (art. 44 e 44-bis D.P.R. n. 602/1973) e non secondo il d.lgs. n. 231/2002, in quanto il rimborso d'imposta non rientra nell'ambito delle "transazioni commerciali"; pertanto la Corte d’appello ha correttamente sostituito il tasso applicato in primo grado con quello previsto dalla normativa tributaria. Il secondo motivo (richiesta di declaratoria di giudicato interno su interessi) è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 c.p.c. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 231/2002

    l'art. 2, comma 1 definisce per "transazione commerciale": "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo"

    La Corte ha ritenuto che il decreto non si applica ai rimborsi d’imposta, perché questi non rientrano nella nozione di "transazione commerciale" prevista dal d.lgs. n. 231/2002.

  • Art. 1284 c.c.

    Il codice civile prevede un saggio di interesse legale; tuttavia la Corte ha affermato che la disciplina speciale tributaria prevale sulla disciplina civile generale in tema di interessi dovuti dall’Amministrazione finanziaria per rimborsi d'imposta. Il comma 4 (che equipara il tasso, dal momento della domanda giudiziale, a quello delle transazioni commerciali) non era stato invocato esplicitamente dal ricorrente e quindi non è stato approfondito.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 44 e 44-bis

    Norma speciale che disciplina gli interessi dovuti dall’erario in relazione ai rapporti tributari; la Corte la ritiene applicabile ai rimborsi d'imposta e prevalente sulle norme generali (art. 1284 c.c. e d.lgs. 231/2002).

  • Art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    Richiamato in relazione alle censure proposte: la Corte osserva la corretta qualificazione dei motivi di cassazione (distinguendo error in judicando e vizio motivazionale) e censura l’errata rubrica e la confusione del ricorrente tra diversi rimedi di legittimità.

  • Art. 366 c.p.c.

    Richiede specificità e autosufficienza del ricorso in Cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al presunto giudicato interno perché il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli atti e gli elementi necessari per consentire il controllo di legittimità.

  • Art. 2909 c.c. e Art. 324 c.p.c.

    Norme richiamate nella prospettazione del ricorrente in ordine al giudicato interno; la Corte ha ritenuto la loro invocazione generica e priva della necessaria specificazione processuale per essere valutata in Cassazione.

Massime di principio

  • Nei casi di rimborso di imposte non dovute, gli interessi spettanti dal fisco sono regolati dalla normativa tributaria speciale (art. 44 e 44-bis D.P.R. n. 602/1973) e non dal d.lgs. n. 231/2002, che disciplina gli interessi nelle transazioni commerciali.
  • Il d.lgs. n. 231/2002 si applica alle "transazioni commerciali" tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni; i rimborsi d’imposta non rientrano in tale fattispecie.
  • L’art. 1284 c.c. stabilisce il tasso legale, ma può essere derogato o sostituito da norme speciali; il comma 4 (equiparazione al tasso commerciale dal momento della domanda giudiziale) deve essere espressamente invocato e motivato dalla parte che vi fonda le proprie ragioni.
  • In Cassazione le deduzioni devono essere autosufficienti e specifiche: per far valere un presunto giudicato interno occorre indicare chiaramente gli atti e le rispettive decisioni dei gradi di merito su cui si basa la doglianza (art. 366 c.p.c.), pena l’inammissibilità.
  • I vizi processuali non contestati nei gradi successivi, che non rientrino nelle ipotesi di vizi "fondanti" o rilevabili in ogni stato e grado, possono determinare la formazione del giudicato interno e impedire la loro nuova deduzione in Cassazione.
  • Memorie o atti depositati in Cassazione fuori dai limiti o criteri di ammissibilità possono essere dichiarati inammissibili, arrecando pregiudizio alla posizione di chi li propone.

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