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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27854/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma in appello dell'avviso di accertamento IMU 2016; i principali motivi di cassazione riguardavano: 1) la mancata soggettività passiva della SGR (tesi che solo il fondo sarebbe soggetto passivo IMU, mentre la società di gestione non lo sarebbe) e quindi l'insussistenza del presupposto impositivo in capo alla ricorrente; 2) la presunta errata determinazione del valore venale del fondo/immobile contestato; 3) omissione di pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alle sanzioni applicate (valutazione della riduzione per versamento parziale); 4) mancata o insufficiente valutazione della motivazione dell'avviso di accertamento e relativa lesione del diritto di difesa (contestata in cassazione per mancata riportazione testuale dell'atto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato. Ha ritenuto che: la giurisprudenza consolidata attribuisce alla SGR la qualità di soggetto passivo dell'IMU per gli immobili acquistati nell'interesse del fondo (i fondi immobiliari sono patrimoni separati ma privi di personalità giuridica, gli immobili sono formalmente intestati alla SGR e la SGR risponde nei limiti del patrimonio del fondo); la censura sul valore venale è inammissibile per doppia conforme tra primo e secondo grado; il motivo relativo alle sanzioni è infondato perché il pagamento è stato parziale e la sanzione del 100% è compatibile con la graduazione normativa; il motivo sulla motivazione dell'avviso è inammissibile per genericità e per mancato rispetto del principio di autosufficienza (mancata trascrizione testuale dell'avviso). Condanna la ricorrente alle spese di cassazione (liquidate in euro 6.800,00 oltre accessori) e dispone il raddoppio del contributo unificato ove previsto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58 del 1998, art. 36 (comma 4)

    "Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della societa' di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, ne' quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La societa' di gestione del risparmio non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti."

    La Corte interpreta che, pur essendo il fondo patrimonio autonomo, esso e' privo di personalita' giuridica; gli immobili sono formalmente intestati alla SGR che quindi e' soggetto passivo dell'IMU e risponde dell'obbligazione nei limiti del patrimonio del fondo.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2 (secondo comma) e art. 5

    Richiamati come norme fondamentali dell'IMU/tributi locali: il principio della soggettivita' passiva e i criteri di determinazione ed accertamento sono letti unitamente alla giurisprudenza che attribuisce la qualita' di sostanziale soggetto passivo alla SGR quando il fondo manca di autonomia giuridica.

  • art. 14 (sanzioni), come modificato dal d.lgs. 18/12/1997 n. 473

    "1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila. 2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. 3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti..."

    La Corte applica la graduazione delle sanzioni: la sanzione massima e' prevista per omessa dichiarazione con omesso versamento integrale; la sanzione intermedia per dichiarazione infedele; la minima per errori non incidenti. Nel caso di parziale pagamento e' corretta l'applicazione della sanzione del 100% (minimo edittale rispetto alla fattispecie considerata).

  • codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, n. 3, 4 e 5)

    Art. 360 n.3 (violazione di legge): usato per censurare questioni di diritto (rigettato in gran parte). Art. 360 n.4 (omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza): il motivo sulla mancata trattazione delle sanzioni e' stato ritenuto ammissibile ma infondato. Art. 360 n.5 (violazione in relazione ai fatti): il motivo relativo al valore venale e' stato ritenuto, nei fatti, un motivo da n.5 e dichiarato inammissibile per la "doppia conforme".

  • codice di procedura civile, art. 366 (autosufficienza del ricorso)

    Richiesto che il ricorso per cassazione sia autosufficiente: se si censura la motivazione di un avviso di accertamento occorre riportarne testualmente i passi contestati; la mancata riproduzione rende il motivo inammissibile.

  • c.p.c. art. 348-ter, comma 5

    Richiama la disciplina della "doppia conforme": se prime due decisioni di merito sono conformi, il ricorso per cassazione per vizio di fatto (n.5) e' inammissibile salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto sottostanti le due decisioni.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato quale norma di riferimento del processo tributario relativa al principio di motivazione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; usato per valutare la legittimita' delle censure processuali in sede di appello e cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater (come modificato dalla l. n. 228 del 2012)

    Norma citata in relazione alla quantificazione degli importi dovuti dal contribuente in caso di soccombenza: la sentenza prende atto dei presupposti per il versamento di somme aggiuntive previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando un fondo comune di investimento e' privo di personalita' giuridica, l'immobile acquistato nell'interesse del fondo e formalmente intestato alla SGR fa sorgere la qualita' di soggetto passivo IMU in capo alla SGR; la responsabilita' e' comunque limitata al patrimonio del fondo salvo che non sia dimostrato il superamento di tali limiti.
  • Contestare in cassazione la determinazione del valore (motivo di fatto, art. 360 n.5) e' spesso inammissibile quando vi sia una "doppia conforme" tra primo e secondo grado, a meno che non si dimostri che le ragioni fattuali delle due decisioni siano diverse.
  • Per le sanzioni tributarie la graduazione prevista dall'art. 14 richiede di valutare se si tratta di omissione totale, dichiarazione infedele o errore non incidentale; il versamento parziale giustifica spesso l'applicazione di sanzioni nella fascia intermedia (es. 100%).
  • In materia tributaria il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di riportare testualmente gli estratti dell'avviso di accertamento (atto amministrativo) che si censurano; l'omissione produce inammissibilita'.
  • Per far valere omissioni della motivazione della sentenza di merito e/o violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato conviene specificare nel motivo di appello e poi in cassazione le parti della motivazione ritenute carenti, evitando argomentazioni generiche o meramente ripropositive.
  • Nei casi di fondi in liquidazione o problemi patrimoniali, la strategia difensiva deve provare concretamente l'impossibilita' di adempimento da parte della SGR o il superamento del patrimonio del fondo; la mera indicazione della separazione patrimoniale non esonera automaticamente la SGR dall'obbligo tributario.

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