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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28097/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo n. 29180201200000959 e degli atti presupposti (due cartelle di pagamento e relativi ruoli e avvisi di accertamento) per mancato pagamento di tributi erariali per complessivi € 9.860,48. La ricorrente denunciava, in particolare, l'irregolare notificazione delle cartelle e degli avvisi (disconoscimento delle copie prodotte dall'Agente della Riscossione), la mancata produzione degli originali, vizi formali degli estratti di ruolo e delle relate di notifica, la violazione degli oneri probatori a carico dell'Amministrazione e difetti di motivazione degli atti amministrativi e delle sentenze di merito.

La decisione

Il giudice di legittimità ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto dell'annullamento automatico ("stralcio") ope legis delle cartelle oggetto di causa ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge n. 197/2022 e dalla legge n. 14/2023. Le cartelle dedotte in causa risultavano relative a ruoli del 2001 per gli anni 1995 e 1996 con importi singoli inferiori a € 5.000,00 e sono state cancellate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione; perciò la pretesa creditoria è venuta meno e la controversia è estinta. Di conseguenza è stata disposta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 86 D.P.R. 602/1973

    Disciplina del fermo amministrativo sui beni mobili registrati quale atto esecutivo adottato dall'agente della riscossione in presenza di carichi non pagati; nella causa era l'atto impugnato a monte del contendere.

  • art. 26, comma 5 D.P.R. 602/1973

    Regole probatorie e documentali relative alla notificazione degli atti tributari e alla prova della notifica tramite relata ed estratto di ruolo; la ricorrente contestava che l'Agente non avesse assolto l'onere probatorio.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    Regole su cartelle e ruolo; richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla prova e validità degli atti presupposti.

  • art. 18 D.P.R. 445/2000

    Norme sulla documentazione amministrativa e certificazioni; la ricorrente eccepiva carenze formali e mancata sottoscrizione/autenticazione di documenti prodotti dall'Agente della Riscossione.

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: principio secondo cui chi deduce fatti che fondano la propria pretesa o difesa deve provare; la ricorrente sosteneva che l'AdER non avesse assolto il proprio onere probatorio sulla notifica.

  • art. 36 e art. 53 D.Lgs. 546/1992

    Norme procedurali del contenzioso tributario in materia di motivazione e decisione; contestate dalla ricorrente in relazione a presunte carenze motivazionali della CTR.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del giudice che deve decidere secondo le istanze delle parti (corrispondenza tra chiesto e pronunciato); invocato per censurare genericità della decisione di merito.

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3,4,5)

    Motivi di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, violazione di legge e insufficiente motivazione; fondamento dei numerosi motivi di ricorso in cassazione.

  • art. 148 c.p.c.

    Regole sulla valutazione della prova testimoniale e della documentazione nel processo civile; richiamato tra le censure sulle prove documentali.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)

    Ha previsto, in combinato disposto con precedenti norme, la cancellazione automatica di crediti affidati all'Agente della riscossione compresi nei parametri temporali e di importo indicati; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina alle cartelle dedotte in causa.

  • Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (c.d. Milleproroghe modificativa)

    Ha ulteriormente disciplinato e confermato l'estensione dello "stralcio" dei carichi fino a €5.000 per i ruoli affidati tra il 2000 e il 2015; motivo per cui le cartelle sono state cancellate e la controversia è cessata.

  • art. 4 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 conv. in L. 69/2021

    Norma collegata agli 'stralci' dei carichi con soglie progressive, richiamata nella ricostruzione normativa che ha portato allo stralcio fino a €5.000.

  • art. 4 D.L. 23 ottobre 2018, n. 136

    Precedente disposizione che fissava soglia iniziale di stralcio (crediti fino a €1.000); inserita nella catena normativa richiamata per il meccanismo di cancellazione.

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973; art. 54-bis D.P.R. 633/1972; art. 6, comma 5 L. 212/2000

    Ulteriori norme invocate nei motivi relative a procedure di controllo, notifiche e diritti di difesa; citate dalla ricorrente nelle doglianze sulla legittimità degli avvisi di accertamento.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio, viene intervenuta una normativa che determina l'annullamento automatico ("stralcio") dei carichi dedotti in causa, la materia del contendere si estingue e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere; in tali casi è usuale la compensazione delle spese.
  • Prima di proseguire con impugnazioni è opportuno verificare lo stato aggiornato dei carichi presso l'Agente della riscossione: se le cartelle sono già state cancellate ope legis la controversia può diventare irrilevante.
  • Le eccezioni processuali sulla legittimazione dell'Agente della riscossione o sulla validità della procura devono essere sollevate, ma possono risultare assorbite se la pretesa viene meno per effetto di norme sopravvenute.
  • Sulle questioni probatorie relative alla notificazione degli atti tributari: il contribuente che disconosce specificamente copie e relate può ottenere che il giudice valorizzi la mancata produzione di documenti idonei (originali o documenti conformi ai requisiti formali). Tuttavia l'Agente della riscossione può assolvere il proprio onere mediante estratti di ruolo e documentazione di rito, se conformi alle disposizioni di legge e non adeguatamente disconosciuti con prova contraria.
  • In cassazione i motivi relativi a carenze istruttorie o di valutazione costituiscono rilievi tecnici che possono essere resi inutili dall'intervenire di norme sopravvenute che eliminano la pretesa: in tali circostanze il ricorso può essere dichiarato improcedibile o la controversia estinta.
  • È buona prassi, per il difensore del contribuente, prospettare in via subordinata la cessazione della materia del contendere quando sussistono elementi che dimostrano l'applicabilità dello "stralcio" previsto dalla normativa vigente.

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