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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23418/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Treviso ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., per mancato pagamento della provvisionale di euro 5.000 entro il termine di sei mesi dalla irrevocabilità della sentenza. Levak ha sostenuto di avere effettuato pagamenti parziali in contanti al difensore della parte civile (poi deceduto) senza ricevute e ha fatto valere difficoltà economiche e la comunicazione tramite raccomandata agli eredi, chiedendo anche un nuovo termine per adempiere.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale per mancato adempimento nel termine previsto. È stato richiamato l'onere probatorio del condannato circa gli adempimenti effettuati e l'impossibilità sopravvenuta di pagare; le dichiarazioni di pagamenti in contanti senza documenti sono state ritenute non credibili e la raccomandata prodotta è irrilevante perché inviata molto dopo la scadenza del termine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Consente la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di mancato adempimento delle condizioni imposte; la revoca può essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione quando l'obbligo non è assolto nei termini.

  • art. 163 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi; il mancato adempimento della condizione determina la revoca del beneficio, salvo sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.

  • art. 165 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura, in tema di termini e riti processuali; la Corte non ha accolto la doglianza relativa a violazione di questa disposizione perché il cuore della decisione si fonda sull'inesistenza di prova dell'adempimento e sulla scadenza del termine.

  • Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)

    Richiama la funzione della sospensione condizionale subordinata ad obblighi risarcitori come strumento di ravvedimento e l'importanza dell'adempimento nei termini come condizione essenziale per mantenere il beneficio.

  • Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023 (Lattanzi)

    Conferma che il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio nel termine comporta la revoca 'ex iure' del beneficio, senza rilievo per eventi successivi all'originario termine, salvo sopravvenuta impossibilità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 49 del 1975

    Richiamata per la finalità rieducativa e di ravvedimento della sospensione condizionale della pena.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende per inerzia o colpa del ricorrente in sede di cassazione.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale subordinata ad obblighi risarcitori è automatica se l'obbligo non è assolto entro il termine fissato, salvo comprovata impossibilità oggettiva non dipendente da atto volontario.
  • Il condannato ha l'onere di provare l'avvenuto adempimento; dichiarazioni di pagamenti in contanti senza ricevute o altra documentazione sono difficilmente credibili e non bastano a impedire la revoca.
  • Azioni o comunicazioni rivolte agli aventi causa o eredi dopo la scadenza del termine non possono sanare l'inadempimento verificatosi entro il termine previsto e, quindi, sono ininfluenti ai fini del mantenimento del beneficio.
  • Non è prevista una automatica riapertura o reintegrazione del termine per adempiere una volta decorso il termine fissato nella sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, salvo che ricorra una sopravvenuta impossibilità oggettiva debitamente provata.
  • Nel proporre ricorso, il ricorrente deve evitare doglianze manifestamente infondate: la corte può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese processuali e ad ammende se emergono profili di colpa.

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