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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35280/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di appropriazione indebita in relazione a un veicolo detenuto in forza di un rapporto con una società locatrice. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che mancasse l'interversio possessionis, ritenuta necessaria per integrare il reato. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale non avesse correttamente valutato i presupposti dell'istituto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e meramente riproduttivo di censure già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale, che aveva spiegato come l'imputato avesse detenuto il veicolo, omesso di pagare i canoni malgrado i solleciti della locatrice, non restituito il bene e infine delegato un terzo alla riconsegna. Ha ritenuto inoltre manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego della particolare tenuità del fatto in ragione della non abitualità del comportamento, risultando dal casellario sei condanne per reati della stessa indole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il comportamento non sia occasionale, ma risulti abituale, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a reiterare pedissequamente quelle già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'appropriazione indebita, la motivazione di merito può ritenere integrata l'appropriazione sulla base della persistente detenzione del bene, del mancato pagamento dei canoni, dell'omessa restituzione nonostante i solleciti e del comportamento complessivo incompatibile con la mera detenzione legittima.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi la non abitualità del comportamento in senso negativo, desumendola da plurimi precedenti per reati della stessa indole.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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