Cassazione Penale, Ordinanza n. 29368/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo che il giudice non avrebbe verificato l'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., cioè l'assenza di cause evidenti di non punibilità che avrebbero dovuto precludere l'omologazione del patteggiamento. Il ricorso era quindi diretto contro la mancata valutazione officiosa della causa di proscioglimento nel contesto della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, nella parte in cui deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientri tra i casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.
Invocato dalla ricorrente come parametro per sostenere l'omessa verifica delle condizioni di proscioglimento; la Corte ne esclude la deducibilità nel caso di specie in sede di ricorso contro il patteggiamento.
È la norma che delimita i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; l'eccezione sollevata dalla ricorrente non vi rientra.
Richiamato come base procedurale per dichiarare l'inammissibilità con ordinanza.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non è consentito dedurre, fuori da tali casi, l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- L'eventuale omissione del giudice nella verifica officiosa dell'art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, un motivo di ricorso per cassazione contro il patteggiamento se la doglianza non rientra nelle ipotesi tassative di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Come è indicizzato
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