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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40793/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma, da parte della Corte d'appello, della confisca diretta di beni per un valore corrispondente a €495.000,00 disposta in primo grado in relazione al reato tributario contestato al capo A (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), nonostante detto reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione in secondo grado. La difesa denunciava: (i) omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 125 c.3 c.p.p. circa la responsabilità in ordine al capo dichiarato prescritto, la quale avrebbe dovuto giustificare la conferma della confisca diretta; (ii) mancata valutazione e confronto con le prove e le consulenze difensive (CTU e testi) e con le specifiche deduzioni di gravame; (iii) carenza motivazionale e mancanza di individuazione della natura dei beni confiscati (prezzo versus profitto) e del nesso di derivazione causale/pertinenzialità rispetto al reato, alla luce dei principi espressi da Sez. U., Massini; (iv) illegittimità dell'applicazione della confisca (e in particolare della confisca diretta) in assenza di condanna nel grado precedente e senza il necessario accertamento di responsabilità come richiesto dall'art. 578-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi dedotti in relazione alla confisca diretta. Ha annullato la parte della sentenza impugnata che aveva confermato la confisca diretta per €495.000,00, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Roma. La Corte ha affermato che, quando il reato che ha fondato la confisca è ormai estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione è tenuto, ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. e della giurisprudenza consolidata, a procedere a un effettivo accertamento nel merito della responsabilità dell'imputato (valutando in modo argomentato gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto) e a confrontarsi con le deduzioni difensive. Non è sufficiente un generico richiamo agli elementi che avevano fondato la condanna di primo grado o la sola applicazione del parametro previsto dall'art. 129, comma 2, c.p.p. (Tettamanti). La Corte ha quindi ordinato alla Corte territoriale di riesaminare il compendio probatorio e di motivare puntualmente, in caso di conferma, la sussistenza del nesso di pertinenzialità e della derivazione causale dei beni confiscati rispetto al reato, attenendosi ai criteri giurisprudenziali applicabili alla confisca diretta e tributaria.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per denunciare omessa motivazione sulla responsabilità; la Corte ha rilevato carenza di motivazione adeguata in relazione alla conferma della confisca e la necessità di un adeguato esame argomentato delle deduzioni difensive.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte d'appello (sulla scia di Tettamanti) quale parametro per escludere l'assoluzione; la Cassazione ha precisato che tale parametro non è sufficiente quando si decide sulla conferma di una confisca dopo la prescrizione: occorre l'accertamento di responsabilità richiesto dall'art. 578-bis.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"

    La norma impone che, se il reato è dichiarato estinto per prescrizione ma in primo grado era stata disposta confisca, il giudice dell'impugnazione deve decidere sulla confisca solo dopo aver accertato la responsabilità dell'imputato; la Corte l'ha applicata come fondamento dell'onere motivazionale e probatorio a carico della Corte d'appello.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale che definisce il reato tributario contestato al capo A (frode o operazioni inesistenti ai fini IVA); la sua sussistenza costituisce il presupposto per la confisca tributaria.

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento normativo utilizzato per la contestazione del reato tributario in primo grado e per la correlata misura di confisca.

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Capo B dell'imputazione relativo a indebita compensazione/credito inesistente: il reato connesso è stato dichiarato estinto per prescrizione in primo grado.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sulla confisca tributaria richiamata dalla giurisprudenza; la Cassazione ha ritenuto applicabile l'onere di accertamento ex art. 578-bis anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis.

  • Sez. U., Massini (n. 13783/2024)

    Principio giurisprudenziale richiamato dalla difesa e dalla Cassazione: la confisca del profitto ha carattere "ripristinatorio" e, se riguarda il profitto (non il prezzo), deve rispettare il requisito della pertinenzialità; occorre individuazione chiara dei beni e del nesso con il reato.

  • Sez. U., Tettamanti

    Giurisprudenza richiamata con riferimento al principio che, in presenza di elementi di gravè indiziaria, il giudice di appello può escludere l'assoluzione ai sensi dell'art. 129(2); la Corte ha sottolineato però che tale parametro non supplisce all'obbligo di accertamento di responsabilità ex art. 578-bis quando si decide sulla confisca dopo la prescrizione.

Massime di principio

  • Se in appello il reato che ha fondato una confisca è ormai prescritto, il giudice dell'impugnazione deve compiere un effettivo accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. prima di confermare la confisca; non è sufficiente un generico richiamo agli elementi che avevano portato alla condanna di primo grado.
  • Il giudice d'appello deve motivare in modo argomentato la valutazione complessiva del materiale probatorio e confrontarsi puntualmente con le deduzioni difensive; una mera elencazione di prove senza spiegare il passaggio logico conduce a motivazione apparente e vizia la decisione sulla confisca.
  • Quando la confisca riguarda il "profitto" (e non il "prezzo" del reato), va applicato il principio della pertinenzialità (Sez. U., Massini): occorre individuare i beni/somme specifiche e dimostrare il nesso di pertinenzialità o di derivazione causale rispetto al reato.
  • La confisca per equivalente ha carattere afflittivo e non può essere mantenuta per fatti anteriori all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno prevista ove tale mantenimento sia incompatibile con la natura sanzionatoria; l'onere di verifica temporale e sostanziale ricade sul giudice dell'impugnazione.
  • In casi di prescrizione, il giudice d'appello non può limitarsi ad applicare il parametro dell'art. 129(2) c.p.p. (escludere l'assoluzione per mancanza di evidenza di innocenza): la regola processuale speciale (art. 578-bis) richiede un esame di merito per decidere sulla confisca.
  • In sede di rinvio il giudice deve valutare sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi del reato contestato e motivare in ordine alla possibile conservazione della confisca solo dopo un esito positivo di tale valutazione; in caso contrario la confisca deve essere revocata.

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