Cassazione Penale, Sentenza n. 39192/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione per la ritenuta sussistenza del delitto di truffa, contestando che mancasse l'elemento dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno: il bonifico effettuato dalla persona offesa era stato revocato e la somma non era mai entrata nella disponibilità dell'imputato, per cui la consumazione del reato non sarebbe avvenuta
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, posto che la vittima era riuscita a revocare il bonifico e a recuperare la somma versata, mancasse l'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto con correlato danno e pertanto la truffa non si era consumata. La condotta è stata riqualificata come tentativo di truffa (art. 56 e art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.) e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per la determinazione del trattamento sanzionatorio. L'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
trattazione con contraddittorio cartolare
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la causa è stata trattata in tale modalità
art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.
Norma delittuosa sulla truffa; la Corte ha considerato che per la consumazione occorre l'ingiusto profitto effettivamente conseguito dall'agente
Regola il tentativo: quando il fatto non si consuma per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, la condotta è punibile come tentativo; così riqualificata la condotta nel caso di revoca del bonifico
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023; n. 54948 del 16/11/2017; n. 48027 del 20/10/2016
Principio secondo cui la truffa realizzata online si consuma nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto mediante la riscossione della somma (e non nel luogo in cui la disposizione di pagamento è stata data); principio esteso anche alle carte Postepay Evolution con IBAN
Massime di principio
- Per la truffa online pagata tramite bonifico, la consumazione richiede che l'imputato abbia effettivamente conseguito e reso disponibile l'importo: l'ordine di pagamento non è sufficiente da solo
- Se il pagante riesce a revocare o far stornare il bonifico prima che la somma entri nella disponibilità del beneficiario, il reato può restare tentato e non consumato; l'imputato potrà essere condannato per tentativo
- Carte tipo Postepay Evolution con IBAN vanno valutate analogamente ai bonifici: conta l'effettivo accredito e la disponibilità dei fondi sul conto della controparte
- In vicende simili è cruciale acquisire e documentare la tempistica bancaria (data/ora di disposizione, data/ora di accredito, eventuali storni o revoche) per dimostrare consumazione o interruzione dell'evento
- La Corte di cassazione può riqualificare il reato e rinviare per la determinazione della pena; l'affermazione di responsabilità può rimanere irrevocabile anche se muta la qualificazione giuridica
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