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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39192/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione per la ritenuta sussistenza del delitto di truffa, contestando che mancasse l'elemento dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno: il bonifico effettuato dalla persona offesa era stato revocato e la somma non era mai entrata nella disponibilità dell'imputato, per cui la consumazione del reato non sarebbe avvenuta

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, posto che la vittima era riuscita a revocare il bonifico e a recuperare la somma versata, mancasse l'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto con correlato danno e pertanto la truffa non si era consumata. La condotta è stata riqualificata come tentativo di truffa (art. 56 e art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.) e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per la determinazione del trattamento sanzionatorio. L'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    trattazione con contraddittorio cartolare

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la causa è stata trattata in tale modalità

  • art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.

    Norma delittuosa sulla truffa; la Corte ha considerato che per la consumazione occorre l'ingiusto profitto effettivamente conseguito dall'agente

  • art. 56, c.p.

    Regola il tentativo: quando il fatto non si consuma per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, la condotta è punibile come tentativo; così riqualificata la condotta nel caso di revoca del bonifico

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023; n. 54948 del 16/11/2017; n. 48027 del 20/10/2016

    Principio secondo cui la truffa realizzata online si consuma nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto mediante la riscossione della somma (e non nel luogo in cui la disposizione di pagamento è stata data); principio esteso anche alle carte Postepay Evolution con IBAN

Massime di principio

  • Per la truffa online pagata tramite bonifico, la consumazione richiede che l'imputato abbia effettivamente conseguito e reso disponibile l'importo: l'ordine di pagamento non è sufficiente da solo
  • Se il pagante riesce a revocare o far stornare il bonifico prima che la somma entri nella disponibilità del beneficiario, il reato può restare tentato e non consumato; l'imputato potrà essere condannato per tentativo
  • Carte tipo Postepay Evolution con IBAN vanno valutate analogamente ai bonifici: conta l'effettivo accredito e la disponibilità dei fondi sul conto della controparte
  • In vicende simili è cruciale acquisire e documentare la tempistica bancaria (data/ora di disposizione, data/ora di accredito, eventuali storni o revoche) per dimostrare consumazione o interruzione dell'evento
  • La Corte di cassazione può riqualificare il reato e rinviare per la determinazione della pena; l'affermazione di responsabilità può rimanere irrevocabile anche se muta la qualificazione giuridica

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