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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36925/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione e violazione del diritto di difesa: la Corte d'appello aveva deciso in modalità cartolare pur essendo state presentate, tramite PEC e nei termini, istanza di trattazione orale dalla difesa di Agostini Annalisa e successiva istanza di rinvio per legittimo impedimento del suo difensore per motivi di salute. Si contestava altresì la mancata valutazione e motivazione sul rigetto di tali istanze ai sensi degli artt. 125 e 420 ter c.p.p. e la violazione delle norme indicate nell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'applicabilità della disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 28.10.2020, n.137, con proroghe) che consente la decisione in camera di consiglio solo se non sia pervesta richiesta di trattazione orale; ha accertato che la difesa di Agostini aveva formulato tempestiva istanza di trattazione orale (e successiva istanza di rinvio per motivi di salute del difensore) non considerata né motivatamente respinta dalla Corte d'appello. Richiamando orientamenti di questa Corte secondo i quali l'ignoranza di una richiesta tempestiva di trattazione orale determina una nullità assoluta insanabile, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia per la celebrazione del giudizio di appello con le modalità partecipate.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28.10.2020, n.137 (conv. l. 18.12.2020, n.176)

    Disciplina la possibilità, nel periodo emergenziale, di decisione in camera di consiglio per gli appelli salvo che una delle parti richieda per iscritto la discussione orale entro termine perentorio; qui applicata per stabilire che una istanza tempestiva di trattazione orale impedisce la decisione cartolare.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma sulle nullità; citata in relazione alla lesione del contraddittorio e alla tutela del diritto di difesa.

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Richiamata per il principio secondo cui l'omissione di atti o avvisi necessari alla difesa può integrare nullità assoluta.

  • art. 180 c.p.p.

    Norma sulle nullità e loro incidenza; richiamata nel quadro delle valutazioni sulle conseguenze della decisione cartolare in presenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati come principi costituzionali e sovranazionali del giusto processo e del diritto a un equo processo, connessi al diritto al contraddittorio e alla partecipazione della difesa.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di cassazione invocati (violazione di norme di diritto e omessa motivazione); fondate nella decisione della Corte di Cassazione.

  • art. 125 e art. 420-ter c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione ai termini e alle modalità per la richiesta di trattazione orale e alla motivazione della sentenza; la mancata considerazione delle istanze è stata censurata ai sensi di tali disposizioni.

Massime di principio

  • Se la difesa presenta, nei termini e con le modalità richieste (p.es. PEC), istanza di trattazione orale per il giudizio d'appello nel periodo in cui è vigente la disciplina emergenziale, la Corte non può decidere in modalità cartolare senza valutare e motivare espressamente l'istanza.
  • La mancata considerazione o la mancata motivazione del rigetto di una richiesta tempestiva di trattazione orale può integrare una nullità assoluta che legittima l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rinnovazione del giudizio da parte di diversa sezione della corte territoriale.
  • In caso di istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (es. per motivi di salute), la Corte deve valutare e motivare il rigetto; l'omessa valutazione può aggravare il vizio procedurale.
  • Per evitare problemi processuali, le difese devono inviare le richieste di trattazione orale e le istanze di rinvio tramite canali tracciabili (PEC), conservarne le ricevute e sollecitare l'annotazione in cancelleria; in mancanza di rispetto di tali cautele la parte può comunque ottenere tutela in cassazione se ricorre la nullità assoluta.
  • La giurisprudenza di legittimità più recente tende a qualificare come insanabile la decisione cartolare quando è stata tempestivamente invocata la partecipazione, pertanto il rimedio più probabile per l'imputato è l'annullamento senza rinvio e nuova celebrazione dell'appello.

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