Cassazione Civile, Ordinanza n. 09861/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Una compagnia assicuratrice ha impugnato la sentenza d'appello che, confermando il primo grado, aveva dichiarato nulle come vessatorie le clausole di un contratto di responsabilità civile stipulato con un'università, disciplinato con formula "claims made", relativo a un sinistro consistito nel decesso di una paziente ricoverata presso la struttura universitaria. Il giudice di merito aveva ritenuto che la copertura non operasse perché la denuncia del sinistro era intervenuta oltre il periodo di efficacia della polizza e aveva quindi condannato l'assicuratore al pagamento dell'indennizzo. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 2965 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato come abusive e nulle le clausole contrattuali che facevano dipendere l'operatività della garanzia dalla tempestiva denuncia del sinistro; la ricorrente ha anche dedotto che il precedente di legittimità valorizzato dal giudice di merito era isolato e superato dagli arresti successivi. La controricorrente ha difeso la decisione impugnata. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la clausola claims made non integra una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui la richiesta del danneggiato costituisce un fattore concorrente dell'identificazione del rischio assicurato; essa va ricondotta al modello dell'assicurazione della responsabilità civile, nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, e la sua validità va scrutinata secondo i limiti di legge e la causa concreta del contratto, non già mediante un giudizio di vessatorietà fondato sulla sola dipendenza dall'azione del terzo. Poiché la motivazione di merito era ritenuta incompleta e non conforme a diritto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e verificare anche se taluni atti del procedimento penale o stragiudiziali possano valere come equipollenti alla denuncia di sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della compagnia assicuratrice, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito che aveva dichiarato nulle le clausole della polizza claims made è stata quindi annullata, perché fondata su un'impostazione giuridica non più conforme all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui la clausola claims made va valutata come parte del modello assicurativo contro i danni e verificando, in concreto, se atti diversi dalla formale denuncia possano equivalere a sinistro denunciato tempestivamente.
Norme richiamate
La censura era fondata sulla sua erronea applicazione da parte del giudice di merito nel ritenere vessatorie e nulle le clausole contrattuali di delimitazione temporale del rischio.
La clausola claims made non è considerata una decadenza convenzionale nulla quando la perdita della copertura dipende dalla richiesta del danneggiato, che è un fattore concorrente nell'identificazione del rischio assicurato.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale evocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamata solo come possibile ulteriore profilo di vizio motivazionale della sentenza impugnata, non decisivo ai fini del dispositivo.
Il contratto claims made è ricondotto al genus dell'assicurazione contro i danni, in coerenza con la causa indennitaria del contratto.
La clausola claims made è qualificata come deroga convenzionale al modello legale dell'assicurazione della responsabilità civile.
La deroga convenzionale alla disciplina legale della responsabilità civile è espressamente ritenuta consentita nei limiti di legge.
La validità del regolamento negoziale va verificata rispetto ai limiti imposti dall'ordinamento e alla causa concreta del contratto.
art. 1322, comma secondo, c.c.
Il modello claims made non è assoggettato al controllo di meritevolezza previsto per i contratti atipici, essendo ricondotto a un tipo legale.
Massime di principio
- La clausola claims made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile non è, di per sé, una pattuizione vessatoria o nulla per il solo fatto di subordinare la copertura alla richiesta del danneggiato o alla denuncia del sinistro entro un certo periodo.
- La clausola claims made deve essere ricondotta al modello dell'assicurazione contro i danni e, in particolare, alla disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile come deroga convenzionale all'art. 1917 c.c. consentita dall'art. 1932 c.c.
- La validità di un contratto assicurativo con clausola claims made va scrutinata alla luce della causa concreta e dei limiti dell'ordinamento, non mediante il controllo di meritevolezza proprio dei contratti atipici.
- La verifica giudiziale deve estendersi anche alla fase precontrattuale e alla fase esecutiva del rapporto, potendo assumere rilievo eventuali obblighi informativi dell'assicuratore e l'eventuale inserimento di clausole abusive nel regolamento contrattuale.
- Quando il testo contrattuale non consenta di accertare compiutamente il significato applicativo della clausola, il giudice di merito deve verificare in concreto se atti del procedimento penale o atti stragiudiziali possano equivalere alla denuncia di sinistro ai fini dell'operatività della garanzia.
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