Cassazione Civile, Ordinanza n. 24216/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
La controversia nasce da due cause riunite per reciproci crediti tra, da un lato, una società e una persona fisica e, dall'altro, una società a responsabilità limitata semplificata e il suo amministratore. In primo grado il tribunale aveva rigettato entrambe le domande e compensato integralmente le spese. La parte poi ricorrente aveva proposto appello; le controparti avevano chiesto la conferma della decisione e proposto appello incidentale condizionato. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale, ma aveva anche condannato gli appellanti alle spese del primo grado. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 91, 92, 112, 336 e 343 c.p.c., sostenendosi che, in caso di conferma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di primo grado se il relativo capo non è stato specificamente devoluto con impugnazione; inoltre si evidenziava che la controparte aveva poi intimato precetto per il pagamento di quelle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il potere del giudice d'appello di rivedere d'ufficio le spese processuali sussiste solo quando la sentenza impugnata sia riformata, in tutto o in parte, mentre in caso di conferma della decisione di primo grado le spese possono essere modificate soltanto se il capo relativo sia oggetto di specifico motivo di impugnazione. Poiché la Corte territoriale aveva confermato il merito di primo grado ma aveva comunque posto a carico degli appellanti anche le spese del primo grado senza che ciò risultasse specificamente devoluto, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito espungendo dal dispositivo della sentenza impugnata il passaggio relativo alla condanna alle spese del primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle controparti resistenti, in solido.
Norme richiamate
richiamato per il principio di soccombenza nella regolazione delle spese processuali
richiamato in relazione alla compensazione e al regolamento delle spese
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e i limiti del potere officioso del giudice
richiamato in tema di effetti della riforma o conferma della sentenza impugnata sulla regolazione delle spese
richiamato con riferimento all'appello incidentale e alla devoluzione del capo sulle spese
Massime di principio
- In caso di conferma integrale della sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può rideterminare d'ufficio le spese del primo grado se il relativo capo non è stato specificamente impugnato.
- Il potere del giudice di appello di procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali opera quando la decisione di merito di primo grado viene riformata, anche solo parzialmente, perché le spese vanno attribuite in relazione all'esito complessivo della lite.
- La condanna alle spese di un precedente grado di giudizio, se non devoluta con uno specifico motivo di impugnazione, non può essere modificata sulla sola base del rigetto dell'appello principale.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito espungendo la statuizione sulle spese illegittimamente adottata.
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