Cassazione Civile, Ordinanza n. 17472/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento dell'ente previdenziale per l'indebita fruizione di agevolazioni contributive da parte di una cooperativa agricola. La cooperativa aveva proposto opposizione avverso il verbale, ma sia il primo giudice sia la Corte d'appello di Roma avevano respinto l'opposizione. La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di aderire alla procedura di definizione agevolata c.d. rottamazione quater. L'ente previdenziale si è opposto alla rinuncia, ma solo per ragioni processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per effetto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente. Ha precisato che l'opposizione del controricorrente è irrilevante ai fini dell'estinzione, poiché l'estinzione non richiede l'accettazione della rinuncia. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, le ha compensate in considerazione dell'adesione alla procedura di definizione agevolata, richiamando un precedente che valorizza tale finalità senza disincentivarne l'utilizzo. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di pronuncia di estinzione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non trova applicazione quando il giudizio si chiude con declaratoria di estinzione, anziché con decisione nel merito o di inammissibilità che presupponga il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio senza che sia necessaria l'accettazione della controparte, la cui eventuale opposizione non impedisce l'effetto estintivo.
- Quando la parte rinuncia al ricorso in adesione a una procedura di definizione agevolata, è legittima la compensazione delle spese di lite, in funzione di incentivo all'accesso a tale procedura.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17412/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17415/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17423/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17439/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17448/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17455/2026 del 02/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →