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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17472/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento dell'ente previdenziale per l'indebita fruizione di agevolazioni contributive da parte di una cooperativa agricola. La cooperativa aveva proposto opposizione avverso il verbale, ma sia il primo giudice sia la Corte d'appello di Roma avevano respinto l'opposizione. La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di aderire alla procedura di definizione agevolata c.d. rottamazione quater. L'ente previdenziale si è opposto alla rinuncia, ma solo per ragioni processuali.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per effetto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente. Ha precisato che l'opposizione del controricorrente è irrilevante ai fini dell'estinzione, poiché l'estinzione non richiede l'accettazione della rinuncia. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, le ha compensate in considerazione dell'adesione alla procedura di definizione agevolata, richiamando un precedente che valorizza tale finalità senza disincentivarne l'utilizzo. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di pronuncia di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non trova applicazione quando il giudizio si chiude con declaratoria di estinzione, anziché con decisione nel merito o di inammissibilità che presupponga il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio senza che sia necessaria l'accettazione della controparte, la cui eventuale opposizione non impedisce l'effetto estintivo.
  • Quando la parte rinuncia al ricorso in adesione a una procedura di definizione agevolata, è legittima la compensazione delle spese di lite, in funzione di incentivo all'accesso a tale procedura.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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