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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26359/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato una pena di anni 1, mesi 5 di reclusione ed euro 1.100 di multa per i reati di ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Con l'unico motivo ha dedotto erronea applicazione degli artt. 125 e 129 c.p.p. e mancanza di motivazione per non avere il giudice di appello pronunciato proscioglimento d'ufficio. La doglianza mirava quindi a contestare la mancata verifica di cause di proscioglimento nonostante l'accordo sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché l'impugnazione riguardava una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. dopo rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, la censura sul mancato proscioglimento era preclusa: il giudice di appello, recependo l'accordo, non doveva motivare sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per questioni non più devolute. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello, una volta definito l'accordo tra le parti e rinunciati gli altri motivi di appello, circoscrive il sindacato del giudice ai soli punti residuati e preclude la deduzione di ulteriori censure in cassazione, salvo la pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. dopo rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio è dichiarato inammissibile de plano.

  • art. 125 c.p.p.

    La dedotta mancanza di motivazione è stata ritenuta non scrutinabile perché riferita a questione ormai preclusa dalla rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice di appello, in sede di concordato, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento quando la questione non sia più devoluta per effetto della rinuncia ai motivi di impugnazione.

  • artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia ai motivi produce effetti preclusivi e determina l'inammissibilità dell'impugnazione su questioni ormai definitivamente sottratte al thema decidendum.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio delimita in modo definitivo l'oggetto del giudizio di secondo grado e preclude la deduzione di questioni non più devolute.
  • Il giudice di appello che recepisce l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. non è tenuto a pronunciarsi sul proscioglimento d'ufficio ex art. 129 c.p.p. rispetto a questioni oggetto di rinuncia.
  • La rinuncia ai motivi di appello ha natura abdicativa e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso che riproponga censure ormai coperte da preclusione.
  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa in concordato in appello, la sola possibile apertura al sindacato residuo concerne l'eventuale pena illegale; ogni altra doglianza su capi o questioni rinunciati è preclusa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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