Sentenza n. 51/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva parzialmente annullato la delibera del CSM sul collocamento fuori ruolo della magistrata
Esito
Favorevole al resistente (magistrato ordinario)
Prevale il privato
La controversia
Il CSM ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da una magistrata ordinaria contro la delibera consiliare del 23 giugno 2021. La delibera aveva autorizzato il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, in qualità di esperto nazionale distaccato, solo sino al 4 gennaio 2022, anziché sino al 15 luglio 2023, ritenendo raggiunto a tale data il limite massimo complessivo di dieci anni previsto dall'art. 1, comma 68, della legge n. 190 del 2012. Il TAR aveva ritenuto non computabile, ai sensi dell'eccezione prevista dal comma 70 per i componenti delle Corti internazionali, il periodo in cui la magistrata aveva svolto le funzioni di International Prosecutor presso le Corti UNMIK in Kosovo; aveva inoltre escluso dal computo il periodo tra il 10 aprile 2013, data della delibera di richiamo in ruolo, e il 19 luglio 2013, data dell'effettiva presa di possesso delle funzioni presso la Corte d'Appello di Catania. Il CSM ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei commi 68 e 70 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, sostenendo che le Corti UNMIK non fossero Corti internazionali in senso tecnico, ma articolazioni del sistema giudiziario interno kosovaro, e che il periodo tra il richiamo in ruolo e la presa di possesso dovesse essere computato in ragione dei tempi tecnici della procedura di riassegnazione. Il CSM ha inoltre contestato la ricostruzione del TAR relativa al periodo iniziale di fuori ruolo, durante il quale la magistrata era stata più volte confermata senza soluzione di continuità.
La decisione
L'appello è stato respinto integralmente e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le Corti UNMIK rientrassero nella nozione di "Corti internazionali comunque denominate" prevista dall'art. 1, comma 70, della legge n. 190 del 2012. La qualificazione è stata fondata sulla loro istituzione nell'ambito della missione internazionale UNMIK, disposta dalla risoluzione n. 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sulla gestione provvisoria internazionale del Kosovo, sulla presenza di magistrati provenienti da Paesi terzi, nominati e revocati dal Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU, nonché sull'applicazione di standard internazionali di tutela dei diritti umani e sul perseguimento di crimini internazionali e altri gravi reati. La natura ibrida della composizione delle Corti non ne esclude il carattere internazionale; la qualificazione deve essere effettuata mediante una valutazione complessiva dei loro elementi istitutivi, soggettivi e oggettivi. Di conseguenza, il periodo svolto quale International Prosecutor presso le Corti UNMIK non doveva essere computato nel limite massimo decennale del fuori ruolo. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha confermato che il periodo tra il 10 aprile 2013, data della delibera di richiamo in ruolo, e il 19 luglio 2013, data della presa di possesso delle nuove funzioni, non doveva essere conteggiato. Dal 10 aprile 2013 la magistrata non era più formalmente collocata fuori ruolo. La riassegnazione di un magistrato fuori ruolo non è assimilabile al trasferimento di un magistrato già in ruolo: nel trasferimento il magistrato continua normalmente a esercitare le funzioni nella sede di provenienza sino alla presa di possesso, mentre il magistrato fuori ruolo, cessato l'incarico, non può continuare a svolgere le funzioni presso la sede precedente. Le spese del grado sono state poste a carico del CSM e liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 68, l. n. 190/2012
i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi
La disposizione stabilisce il limite massimo complessivo decennale del collocamento fuori ruolo nell'arco della carriera.
art. 1, comma 70, l. n. 190/2012
la disposizione del comma 68 citata non si applichi ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate
L'eccezione al limite decennale comprende il servizio svolto presso Corti internazionali comunque denominate; le Corti UNMIK rientrano in tale nozione sulla base di una valutazione complessiva del loro fondamento internazionale e dei loro elementi soggettivi e oggettivi.
art. 108 Circolare CSM n. 13778/2014
La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell’arco del servizio, con esclusione degli incarichi di membri di Governo, delle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, di componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi della legge n. 190/2012
La disciplina interna del CSM riproduce il limite decennale e le relative esclusioni previste dalla legge.
risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di Sicurezza ONU
an international civil presence in Kosovo in order to provide an interim administration for Kosovo
La risoluzione costituisce il fondamento internazionale della missione UNMIK e delle Corti operanti nell'ambito dell'amministrazione provvisoria del Kosovo.
art. 1 UNMIK Regulation n. 2000/6
The Special Representative of the Secretary-General may appoint and remove from office international judges and international prosecutors
La nomina e la revoca dei magistrati internazionali da parte del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU costituiscono un elemento della natura internazionale delle Corti UNMIK.
Section 3 UNMIK Regulation n. 2000/6
the highest level of internationally recognized human rights
L'obbligo di applicare gli standard internazionali riconosciuti in materia di diritti umani costituisce un ulteriore elemento oggettivo della connotazione internazionale delle funzioni giudiziarie svolte presso le Corti UNMIK.
Massime di principio
- Ai fini dell'eccezione al limite massimo decennale del collocamento fuori ruolo prevista per i componenti delle Corti internazionali comunque denominate, la natura internazionale dell'organo giudiziario deve essere accertata mediante una valutazione complessiva del fondamento istitutivo, della composizione, delle modalità di nomina e revoca dei magistrati, della sede, della funzione esercitata e del diritto applicato.
- Una corte istituita nell'ambito di una missione internazionale delle Nazioni Unite, operante in un territorio sottoposto ad amministrazione provvisoria internazionale, composta anche da magistrati di Paesi terzi nominati da un organo ONU e chiamata ad applicare standard internazionali di tutela dei diritti umani, può essere qualificata come Corte internazionale ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 190 del 2012, anche se esercita funzioni giudiziarie nel territorio e nell'ambito di un sistema giudiziario locale.
- Il periodo di servizio svolto presso una Corte internazionale rientrante nell'eccezione dell'art. 1, comma 70, della legge n. 190 del 2012 non deve essere computato nel limite massimo complessivo di dieci anni di collocamento fuori ruolo previsto dal comma 68.
- Il periodo successivo alla delibera di richiamo in ruolo di un magistrato non può essere computato come periodo di fuori ruolo, anche se l'effettiva presa di possesso delle nuove funzioni avviene in data successiva per effetto dei tempi tecnici della procedura di riassegnazione.
- La riassegnazione in ruolo di un magistrato precedentemente collocato fuori ruolo non è assimilabile al trasferimento di un magistrato già in ruolo: nel primo caso, cessato il collocamento fuori ruolo, il magistrato non può continuare a svolgere le funzioni presso la sede precedente sino alla presa di possesso del nuovo ufficio.
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