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Ordinanza

Ordinanza n. 580/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari dei provvedimenti con cui l’Ambasciata d’Italia a Quito ha respinto la domanda di visto turistico presentata dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202514371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile necessario per la tutela cautelare, poiché la ricorrente poteva incontrare i genitori nel Paese di origine e non aveva allegato circostanze di effettiva urgenza della visita. Il giudice ha espressamente lasciato impregiudicata ogni valutazione sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a Quito della domanda di visto turistico per l'ingresso in Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso in Italia per motivi di turismo, dichiarando di voler far visita ai genitori residenti in Italia, e ha chiesto l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il giudice ha esaminato esclusivamente il requisito del periculum in mora, rilevando che non risultava un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. In particolare, ha considerato che gli incontri con i familiari non erano preclusi nel Paese di origine e che non era stata dedotta un'effettiva urgenza della visita incompatibile con una dilazione temporale. Il fumus boni iuris non è stato esaminato nel merito, essendo ritenuta assorbente l'assenza del periculum.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; l'assenza del periculum in mora è sufficiente a respingere l'istanza senza esaminare il fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a sostegno della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare contro il diniego di un visto d'ingresso richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito; tale requisito non sussiste quando l'interessato possa comunque incontrare i familiari nel Paese di origine e non deduca una specifica urgenza incompatibile con una dilazione temporale.
  • L'assenza del periculum in mora costituisce ragione sufficiente per respingere la domanda cautelare, rendendo non necessario l'esame del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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