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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25033/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resa dai giudici di appello, che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la decisione del Tribunale di Benevento di affermare la sua responsabilità penale per i delitti contestati. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violazione di domicilio ex art. 614 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata idonea a confrontarsi con la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 614 c.p.

    La censura riguardava la configurazione dell'elemento soggettivo del reato di violazione di domicilio; la Corte non entra nel merito della verifica perché reputa il motivo inammissibile in quanto meramente reiterativo delle doglianze di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già prospettate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale alla decisione di merito; la mera reiterazione di censure già disattese integra inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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