Cassazione Penale, Sentenza n. 3944/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano (3/08/2022) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. (13/07/2022) con cui era stata disposta la custodia in carcere per il reato di tentato omicidio di Soliman Moustafa. Il difensore ha proposto sei motivi: 1) nullità dell'ordinanza per mancata traduzione nella lingua dell'indagato; 2) errata applicazione dell'art. 292, comma 2-ter c.p.p. e mancata valutazione di elementi favorevoli (preesistenti aggressioni subite dai Sabra); 3) carenza/illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; 4) contraddittorietà circa il pericolo di reiterazione del reato e disparità di trattamento rispetto alla persona offesa; 5) mancata acquisizione/valutazione di prova decisiva (accordo di pace del 22/05/2022 tra le famiglie); 6) ingiustificata scelta della custodia in carcere invece degli arresti domiciliari, dato lo stato personale dell'indagato e la presunta occasionalità dell'episodio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: motivo 1 (traduzione) manifestamente infondato: la giurisprudenza di legittimità consente che la mancata traduzione non comporti invalidità del provvedimento ma solo lo spostamento dell'inizio del termine per impugnare; l'indagato, alla presenza dell'interprete, aveva dichiarato di rinunciare alla traduzione. Motivo 2 (elementi favorevoli) inammissibile perché riproposizione di valutazioni di merito già compiute dal giudice del riesame; Motivo 3 (generico) inammissibile per mancanza di specificità delle censure; Motivo 4 (pericolo di reiterazione) inammissibile: il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza del pericolo, considerando l'estrema violenza e le modalità dell'aggressione; Motivo 5 (prova decisiva/accordo di pace) inammissibile perché la mancata acquisizione di prova decisiva è rimedio previsto per il dibattimento e, comunque, la Corte non rivede la valutazione di merito; il Tribunale aveva spiegato perché l'accordo non era idoneo a escludere il rischio di recidiva. Motivo 6 (scelta della misura) inammissibile: la motivazione del Tribunale che riteneva inidonei i domiciliari è congrua, alla luce della gravità del fatto e della personalità dell'indagato. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e trasmissione dell'atto al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Disciplina la richiesta di riesame: il riesame è stato proposto dal difensore tempestivamente; la Corte richiama che il rito del riesame è la sede in cui sono valutati gli elementi cautelari dal giudice del merito
art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente per sostenere una diversa valutazione degli elementi favorevoli all'indagato; la Corte ha ritenuto però che le censure su tale profilo fossero riproposizioni di valutazioni di merito già compiute e non idonee al sindacato di legittimità
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte dispone la trasmissione della copia del provvedimento
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (e successive proroghe)
Consente la trattazione con contraddittorio scritto; il procedimento è stato trattato per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020)
"la mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta ... non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento"
La Corte ha applicato questo principio per affermare che l'omessa traduzione non invalida il provvedimento cautelare e che, nel caso concreto, l'indagato non aveva fatto valere la facoltà prevista né immediatamente subito l'impugnazione tempestiva è stata proposta tramite difensore
Massime di principio
- L'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare nella lingua dell'indagato non determina automaticamente l'invalidità del provvedimento: incide soltanto sull'inizio del termine per impugnare, salvo che l'indagato non dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza. Una dichiarazione di rinuncia alla traduzione resa alla presenza dell'interprete è valutabile e può sanare il vizio
- La Corte di Cassazione non opera una revisione di merito: censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori o a riformulare alternative interpretative dei fatti sono inammissibili o destinate a essere rigettate
- I motivi di ricorso devono essere specifici e non generici: è necessario indicare chiaramente i punti del provvedimento impugnato e gli elementi su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile
- La mancata acquisizione di una 'prova decisiva' è in genere rimedio pertinente al giudizio dibattimentale; nei procedimenti cautelari il sindacato principale riguarda la congruità e la completezza della motivazione sulle esigenze cautelari
- La gravità delle modalità dell'azione delittuosa e la personalità dell'indagato sono elementi decisivi per valutare il pericolo di reiterazione e la scelta della misura cautelare: accordi extraprocessuali (es. patti di 'pace') possono essere considerati, ma non eliminano automaticamente la prognosi negativa se la condotta mostra pericolosità concreta
- Impugnazioni manifestamente infondate o meramente ripetitive possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; va valutato il rischio di costi e sanzioni prima di proporre ricorsi privi di specificità
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